Start up innovative anche senza notaio
È legittimo costituire una
Per il Consiglio nazionale del notariato - legittimato a”esporre” le doglianze in quanto «cura e tutela gli interessi della categoria dei notai» - il Dm 17 febbraio 2016 avrebbe superato le previsioni di legge nello stabilire che la redazione dell’atto costitutivo avvenga in modalità esclusivamente informatica, mentre il Dl 3 consentirebbe di utilizzare in alternativa l’atto pubblico redatto con la presenza del notaio. Tale scelta sarebbe stata assunta, per altro, con un atto amministrativo,«atipico» che non avrebbe avuto capacità derogatoria.
La lettura del notariato viene confutata dal Tar, che mette in evidenza come l’alternativa dell’atto pubblico continua viaggiare su un binario parallelo. Per altro, la direttiva 2009/101 Ce prevede che l’atto costitutivo e lo statuto possono non essere redatti per atto pubblico, se è fissato un controllo preventivo di tipo giudiziario o amministrativo. Su questa base, viste le verifiche affidate al Registro imprese, si può escludere - secondo il Tar - che la normativa sia lesiva della «sicurezza del traffico giuridico» . In questo senso, aiutano le semplificazioni, come lo standard per l’atto.
Invece, il Tar dà ragione ai notai per un aspetto particolare: la perdita delle condizioni per l’iscrizione nella sezione speciale comporterebbe, in assenza di controlli, il transito della società Srl nella sezione ordinaria. Per il Tar, la permanenza nella sezione ordinaria è vale per le sole ex start up innovative costituite con atto pubblico, in modo da evitare qualsiasi procedura elusiva. Del resto - ribadisce il Tar - il Dm 17 febbraio 2016 è esplicito nel definire i limiti della deroga all’atto pubblico, che vale solo per le Srl «aventi per oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico» .
Per questi motivi il Tar annulla l’inciso del Dm del 2016, là dove si prefigura il passaggio alla sezione ordinaria del Registro imprese «senza alcuna necessità di modificare o ripetere l’atto».