Adempimenti

Start up innovative, il bonus passa solo dal modello Redditi

Il modello 730 non prevede la possibilità di indicare questo tipo di detrazione

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

Percorso a ostacoli per la fruizione della nuova detrazione del 50% spettante per gli investimenti in start-up Pmi innovative effettuati dai soggetti Irpef introdotta dall’articolo 38, commi 7 e 8, del Dl 34/2020 convertito (decreto Rilancio).

Nonostante la pubblicazione del decreto del Mise 28 dicembre 2020 sulla «Gazzetta Ufficiale» 38 del 15 febbraio 2021 restano, infatti, molti i dubbi operativi e le criticità per poter giungere ad ottenere il beneficio. Partiamo dal modello di dichiarazione. Il beneficio fiscale si ottiene in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, da presentare l’anno successivo a quello nel quale è avvenuto l’investimento e, di conseguenza, si sono verificate le condizioni per la maturazione del diritto alla detrazione.

In questo senso, come chiarito dalle Entrate (risposta ad interpello 146/2020), ai fini della detrazione si applicano i principi generali validi in tema di oneri detraibili e, quindi, la stessa spetta unicamente alla persona fisica che effettua l’investimento agevolato ed è in possesso dell’idonea documentazione fornita dalla start-up o Pmi innovativa. Va tuttavia rilevato che, nonostante la diffusione sempre più ampia di questa tipologia di società e, conseguentemente, della platea dei potenziali soggetti interessati ad investirvi, il modello 730/2021 non prevede la possibilità di indicare la detrazione in start-up e Pmi innovative con la conseguenza che, ai fini della relativa fruizione, risulta necessaria la presentazione del modello Redditi PF.

Attraverso la circolare 26/E/2015 l’agenzia delle Entrate aveva escluso la possibilità di accedere alla detrazione attraverso il modello 730 in quanto il meccanismo di fruizione dell’agevolazione risulta particolarmente articolato visto che richiede di considerare, tra l’altro, il tipo di investimento, l’ammontare della detrazione, l’eventuale importo residuo da riportare negli anni successivi, ecc., tutte fattispecie che mal si adatterebbero, secondo il pensiero del fisco, al modello 730 che è uno strumento dichiarativo semplificato destinato a dipendenti e pensionati.

Tali considerazioni appaiono tuttavia oggi superabili, anche in considerazione del monitoraggio in via anticipata da parte del Mise previsto dal Dm 28 febbraio 2020 per la detrazione rafforzata del 50% e i controlli mirati che seguiranno per effetto delle comunicazioni che lo stesso Mise sarà tenuto ad effettuare periodicamente all’agenzia delle Entrate in relazione ai soggetti beneficiari e agli importi investiti in start-up e Pmi innovative.

Va altresì rilevato che nella versione attuale del modello Redditi PF 2021 disponibile sul sito dell’Agenzia non risultano esservi specifiche previsioni con riferimento alla detrazione rafforzata del 50%, accogliendo il modello solo l’aliquota del 30% (rigo RP80 – colonna 5). In questo senso, quindi, è auspicabile che il modello e le relative istruzioni vengano aggiornate.

Un ultimo limite è rappresentato dal fatto che, dopo la pubblicazione del Dm attuativo, è confermato che la detrazione del 50% può essere fruita solo dalle persone fisiche che investono direttamente o per il tramite di Oicr. Rimangono invece fuori tutti gli investitori che operano mediante altre strutture, anche dedicate, come ad esempio gli acceleratori di start-up o i veicoli creati dagli operatori specializzati in investimenti destinati a start-up o Pmi innovative, per i quali spetterà solo la detrazione pari al 30% della somma investita.

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