Adempimenti

Start up innovative, la chance ravvedimento per la mancata conferma dei requisiti nei termini

Omissione sanabile prima dell’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio

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di Alessandro Sacrestano

Gli adempimenti collegati al deposito dei bilancio, comunque, legati al loro particolare status, richiedono una riflessione accurata per le start up innovative in relazione al corretto adempimento di tali formalità.
Il presente lavoro si propone l’obiettivo di analizzarne alcune in modo da riepilogare gli orientamenti di prassi forniti dai ministeri competenti.

Obblighi delle start up innovative

Possono qualificarsi come start up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, residenti in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Dette società debbono, però, rispettare le seguenti condizioni:

costituzione e svolgimento attività da non più di 60 mesi;

il valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività;

non deve distribuire e non deve aver distribuito utili;

deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad “alto valore tecnologico”;

non deve derivare da un’operazione straordinaria (fusione o scissione), oppure da cessione d’azienda o di ramo di azienda;

ulteriore condizione (una tra le seguenti):
a) spese R&S uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili;
b) impiego, in percentuale pari o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto Miur 22 ottobre 2004, n. 270;
c) titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, oppure titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

La proroga dell’iscrizione

A proposito del primo dei requisiti sopra indicati (costituzione da non più di 60 mesi), il Dl 34/2020 (decreto Rilancio), all’articolo 38, comma 5 recita: «Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca del medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente».

In relazione a quanto sopra e, cioè, della proroga di ulteriore 12 mesi di permanenza nella sezione speciale del Registro imprese dedicato alle start up innovative, la circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020 del ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcune importanti delucidazioni. Innanzitutto, chiarisce il ministero, «la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente». Pertanto, le imprese iscritte alla sezione speciale e non decadute alla data del 19 maggio 2020 che fruiscono della proroga, decorsi i 60 mesi ordinari, pur conservando l’iscrizione, dovranno assolvere regolarmente al pagamento del diritto annuale a favore della Ccia, possono godere degli incentivi di natura pubblica ma non potranno, di contro, accedere alle agevolazioni fiscali disposte a favore delle start up innovative.

La conferma dei requisiti

Un’altra questione riguarda la conferma dei requisiti, che le start up innovative devono reiterare anno dopo anno con formale deposito in Ccia.

Invero, l’articolo 25, comma 15, del Dl 179/2012 dispone che, entro il termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, le start up innovative attestino, mediante deposito in Ccia, il mantenimento del possesso dei requisiti sopra illustrati. Si tratta di un adempimento importante, atteso che lo stesso articolo 25, comma 16, dispone che il mancato deposito della dichiarazione è equiparato alla perdita dei requisiti e contestuale cancellazione dalla sezione speciale.

A questo punto, però, la precedente prescrizione deve essere raccordata con l’articolo 106 del Dl 18/2020, i cui effetti sono stati prorogati con la legge 21/2021 di conversione del decreto Milleproroghe (Dl 183/2020), in base al quale il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all’obbligo del bilancio è stato fissato in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria e della speciale disposizione di cui all’articolo 2364 del Codice civile. In particolare, la circolare 1/v del 10 settembre 2020 del ministero dello sviluppo economico ha chiarito che detto raccordo si espliciti nel fatto che le start up innovative possono depositare entro il 31 luglio la attestazione di mantenimento dei requisiti.

Cosa succede se il mantenimento dei requisiti non viene attestato?

Ebbene, lo stesso documento di prassi del ministero evidenziava che nei sessanta giorni successivi al mancato deposito della dichiarazione, la Ccia avvia il procedimento di cancellazione dalla sezione speciale.

Nel parere 56979 del 4 marzo 2021, tuttavia, il Mise (si veda anche la circolare Mise 3718/C del 10 aprile 2019) ha chiarito che la mancata comunicazione da parte delle start up innovative può essere sanata attraverso ravvedimento operoso prima dell’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio. Pertanto, fino al momento in cui la Ccia non avvia tale procedimento di cancellazione, la start up può depositare tardivamente l’attestazione. Al tardivo depositante, comunque, saranno applicate le sanzioni per l’omesso adempimento nei termini che va dai 68,66 euro dal 1° al 30° giorno di ritardo a 206,00 euro dal 31° giorno di ritardo.

Gli incentivi fiscali per i partecipanti le start up innovative

Il decreto Mise dello scorso 28 dicembre ha sottolineato alcune peculiarità legate alla corretta modalità di aumento di capitale sociale delle start up innovative propedeutico alla fruizione dell’incentivo disciplinato dell’articolo 38, comma 7, del Dl 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020. Si ricorda che tale incentivo consente alle persone fisiche che investono in una o più start up innovative, di godere fino ad un massimo di 100.000 euro per annualità di investimento, di ottenere una detrazione dall’Irpef fissata al 50% sull’investimento effettuato.

Quanto alle modalità di realizzazione dell’investimento agevolato, il Mise ricorda che sono ammissibili i soli conferimenti in denaro iscritti in aumento del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote. Ai conferimenti in denaro sono equiparabili le compensazioni di crediti esperite dal sottoscrittore in sede di aumento del capitale sociale. Tuttavia, sono rilevanti le sole compensazioni di crediti finanziari e non anche quelle relative a crediti commerciali.

Quanto alla data di conferimento, il decreto precisa che sarà presa in considerazione quella del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start up innovativa, dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito.

Preventivamente all’investimento del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria deve presentare un’istanza utilizzando l’apposita piattaforma; di qui una diversa serie di controlli.

La direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del ministero dello Sviluppo economico, infatti, è chiamata a verificare, per il tramite del registro nazionale degli aiuti, il rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale de minimis, notificando gli esiti dell’accertamento sia all’impresa beneficiaria che al soggetto investitore. In ipotesi di superamento del massimale non sarà possibile la fruizione dell’incentivo. Diversamente, in caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei 200mila euro, l’impresa è tenuta a presentare una nuova istanza indicando gli importi rideterminati ai fini del rispetto del predetto massimale.

Qualora, nei tre anni successivi alla data in cui rileva l’investimento, si verifichi la cessione onerosa, anche parziale, delle partecipazioni o quote, la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote della start up innovative, si decade dal beneficio.


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