Imposte

Start up innovative, controlli multipli per gli investimenti

Il decreto Mise-Mef prevede la decadenza dal bonus con la cessione onerosa a tre anni dall'investimento

di Alessandro Sacrestano

Controlli a maglie strette sulla fruizione del bonus per gli investimenti in imprese innovative. A leggere con attenzione il decreto Mise-Mef datato 28 dicembre e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio» sono diverse le fattispecie cui gli investitori dovranno prestare attenzione.

Si comincia con le modalità di realizzazione dell’investimento. Il Dm ricorda che sono ammissibili i soli conferimenti in denaro iscritti in aumento del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote. Fa bene il ministero a precisare che sono equiparabili ai conferimenti in denaro anche le compensazioni di crediti esperite dal sottoscrittore in sede di aumento del capitale sociale. Tuttavia, sono rilevanti le sole compensazioni di crediti finanziari e non anche quelle relative a crediti commerciali.

Sono anche agevolabili gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio e, per start-up o Pmi innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di impresa con stabile organizzazione, gli incrementi del fondo di dotazione di queste stabili organizzazioni.

Data di conferimento: il decreto precisa che sarà presa in considerazione quella del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della Pmi innovativa dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito. Per gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio, si prende in considerazione la data di sottoscrizione delle quote.

Non sono agevolabili gli investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica e quelli in imprese che operano nei cosiddetti “settori esclusi”.

Prima dell’investimento l’impresa beneficiaria deve presentare un’istanza utilizzando l’apposita piattaforma. Il Mise, infatti, è chiamata a verificare, per il tramite del registro nazionale degli aiuti, il rispetto del massimale de minimis, notificando gli esiti dell’accertamento sia all’impresa beneficiaria che all’investitore. In caso di superamento del massimale non sarà possibile la fruizione dell’incentivo. Diversamente, in caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale, l’impresa è tenuta a presentare una nuova istanza indicando gli importi rideterminati.

L’investitore dovrà riportare l’agevolazione fiscale nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui ha effettuato l’investimento e conservare una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa che attesti l’importo dell’investimento, il codice Cor rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione.

Si decade dal bonus quando, nei tre anni successivi alla data in cui rileva l’investimento, si verifichi la cessione onerosa, anche parziale, delle partecipazioni o quote, la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote . Si decade dal beneficio anche in caso di recesso o esclusione degli investitori e per la perdita di uno dei requisiti per la qualifica di start-up o Pmi innovativa.

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