Start up innovative, rebus cessione totale
È ancora incerto se l’acquisto totalitario può dar luogo alla detrazione del 30 per cento
Il report sulle start up innovative, aggiornato al 30 settembre scorso, evidenzia come la pandemia da Covid-19 non abbia avuto particolari impatti sulla creazione di questa tipologia di imprese, iscritte nella sezione speciale del Registro in base al Dl 179/2012.
Nei primi nove mesi del 2020, infatti, sono state create 1.726 nuove start up innovative, con una crescita che nell’ultimo trimestre ha superato la soglia del 5 per cento.
I requisiti sono noti. Lo status di start up innovativa possono ottenerlo le società di capitali costituite da meno di cinque anni, con fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro, non quotate, e in possesso di determinati indicatori relativi all’innovazione tecnologica previsti dalla normativa nazionale.
Tra le circa 366mila società di capitali costituite in Italia negli ultimi cinque anni, e ancora in stato attivo, il 3,1% risulta registrata come start up innovativa. In questo contesto, la normativa nazionale – volta ad agevolare sempre più la creazione di questo tipo di imprese – è stata modificata anche nel corso del 2020, prima con il decreto Rilancio 34/20 e poi con il decreto Agosto 104/20. Ma un aspetto controverso è ancora quello rappresentato dalle modifiche introdotte con la legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018).
I dubbi sull’agevolazione
In particolare, il comma 218, articolo 1, della legge 145/18 stabilisce tra l’altro che: «Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote (di detrazione, nda) sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni».
Il comma 220 della stessa legge, invece, ne subordina l’efficacia a una previa autorizzazione della Commissione Ue, secondo le procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Questa norma, se sotto il profilo letterale appare chiara, da un punto di vista operativo presenta diversi profili di criticità, che ne rendono tutt’oggi ancora incerta l’applicazione. Perché sia le disposizioni contenute nel decreto attuativo del 7 maggio 2019, sia i chiarimenti forniti dalle Entrate con la circolare 8/E del 10 aprile 2019 (paragrafo 4.3), non hanno dissipato tutti i dubbi.
Inoltre, nessun supporto utile si ricava dalla risposta 410 dell’11 ottobre 2019 resa dall’Agenzia, in cui era stato evidenziato il nodo interpretativo circa il fatto che, prima della modifica introdotta dalla citata legge 145/2018, l’agevolazione all’investimento spettava solo in caso di aumento del capitale sociale, mentre l’attuale formulazione – facendo riferimento ai casi di «acquisizione dell’intero capitale sociale» – pare aver introdotto un’ulteriore modalità di investimento, rilevante ai fini della disciplina agevolativa in questione.
I problemi aperti
Nel fornire la sua “non-risposta”, l’Agenzia si è trincerata dietro la mancanza dell’autorizzazione della Commissione europea, di cui al citato comma 220, tra l’altro tutt’ora in stand by.In ogni caso, i problemi aperti restano. Innanzitutto la modifica normativa introdotta dalla legge di Bilancio 2019 che ha esteso il beneficio della detrazione ai soggetti Ires nell’ipotesi di acquisto totalitario del capitale sociale della start up – innalzandone, per il solo 2019, l’aliquota dal 30% al 50% – risulta ormai di fatto inapplicabile.
Ma la questione più controversa è se, malgrado la norma lasci intendere che l’ipotesi di cessione totalitaria sussistesse anche prima delle modifiche introdotte, sia possibile oggi attuarla o meno avvalendosi in ogni caso della detrazione del 30 per cento.
Un ulteriore aspetto è se l’acquisizione totalitaria debba avvenire in un’unica soluzione o se sia valida a condizione che avvenga nello stesso periodo amministrativo.Tenuto conto delle potenzialità che manifesta il settore delle start up innovative – le quali, anche in questo periodo avverso, hanno un capitale sociale sottoscritto pari a circa 690 milioni di euro, sono in continua crescita e hanno una rilevante incidenza sul totale delle nuove società di capitali – sarebbero auspicabili dei chiarimenti in merito alla fattispecie esaminata. Anche perché la presenza di imprese innovative in alcuni settori – come quello della fabbricazione dei computer, della produzione di software, della ricerca e sviluppo – è particolarmente elevata e appetibile da parte degli investitori.
Studio Associato CMNP
Sistema Frizzera