Start up, l’accesso al sovraindebitamento si calcola dall’avvio
Per le start-up innovative il termine di cinque anni di esclusione dalla legge fallimentare e di applicazione delle procedure di sovraindebitamento decorre dalla costituzione della società e non dall’ iscrizione al Registro delle imprese. Lo ha ribadito il Tribunale di Genova con la decisione del 3 novembre 2019 relativa alla disciplina di favore disegnata dalla legge 221/2012 che sottrae per un quinquennio le start up innovative all’esenzione dalle procedure concorsuali maggiori.
Con la stessa sentenza, il Tribunale ha inoltre chiarito che la procedura di sovraindebitamento può ritenersi pendente non a partire dalla presentazione della domanda all’Organismo di composizione della crisi, ma dal successivo deposito della domanda di accesso alla procedura: il deposito della domanda in tribunale deve quindi avvenire entro cinque anni dalla costituzione della società.
Su queste basi i giudici genovesi hanno rigettato la richiesta di accesso alla procedura di sovraindebitamento formulata da una start up innovativa iscritta da più di cinque anni al registro delle imprese.
La vicenda riguarda una start up innovativa che prima aveva chiesto ad un Organismo di composizione della crisi la nomina di un gestore e poi si era rivolta al tribunale di Genova per richiedere l’accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
In base all’articolo 31, comma 1, del Dl 179/2012, nei primi anni dalla costituzione (il termine precedente di quattro anni è stato elevato a cinque dal Dl 50/2017),le start up innovative sono soggette solo alle procedure di sovraindebitamento (legge 27 gennaio 3/2012), oggi costituite dall’accordo con i creditori e dalla liquidazione del patrimonio.
Secondo il Tribunale di Genova la domanda era quindi inammissibile, non avendo la start up i requisiti per accedere alle procedure di sovraindebitamento, poiché al di fuori della finestra temporale prevista dalla norma per accedere a tali procedure.
Nella motivazione della sentenza emergono due profili rilevanti: il momento da cui computare il decorso del termine quinquennale e quello da cui considerare pendente una procedura di sovraindebitamento.
In relazione al primo profilo, il Tribunale, sulla base di un’interpretazione letterale della norma, ha affermato che il termine di cinque anni per l’esenzione dalle procedure concorsuali maggiori deve essere computato dalla data di costituzione della società e non dalla data di iscrizione al registro delle imprese.
In relazione al secondo, sempre ai fini della valutazione del computo del termine entro il quale la start up gode di un trattamento preferenziale, il Tribunale ha evidenziato che una procedura di sovraindebitamento può ritenersi pendente non dal momento dalla presentazione della domanda all’Organismo di composizione della crisi, bensì dal successivo momento di deposito della domanda di accesso alla procedura, sicché il deposito della domanda in tribunale deve avvenire entro il termine di cinque anni dalla costituzione della società.
Da ultimo, giovi ricordare che tale esenzione è stata confermata anche dall’articolo 2, lettera c) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.