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Start up, no alla detrazione Irpef se il capitale sottoscritto viene versato in annualità successive

L’agevolazione della detrazione Irpef per chi investe nelle start up innovative quando le variazioni del capitale sottoscritto e versato avvengono in periodi d’imposta diversi. Una start up innovativa è stata costituita nel 2017 (con contemporanea iscrizione al registro delle start up innovative), il capitale sociale sottoscritto in sede di costituzione da persone fisiche è di 3 milioni di euro e ne è stato versato nel 2017 solamente un milione di euro. È stato poi fatto un successivo versamento dei decimi nel 2020 di 400mila euro. Per l’anno d’imposta 2020, il soggetto investitore può beneficiare della detrazione sia del 50% sino a 100mila euro di investimento che del 30% sui restanti 300mila euro in quanto il versamento dei decimi è considerato nuovo investimento? Oppure i restanti 300mila euro non sono considerati nuovo investimento e pertanto si beneficia solo del 30% su tutto? Oppure, ancora, non si gode di nessun beneficio in quanto l’aumento del capitale sottoscritto e versato deve coincidere all’interno dello stesso anno d’imposta? S. B. – Roma

di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

L’agevolazione della detrazione Irpef per chi investe nelle start up innovative quando le variazioni del capitale sottoscritto e versato avvengono in periodi d’imposta diversi.Una start up innovativa è stata costituita nel 2017 (con contemporanea iscrizione al registro delle start up innovative), il capitale sociale sottoscritto in sede di costituzione da persone fisiche è di 3 milioni di euro e ne è stato versato nel 2017 solamente un milione di euro. È stato poi fatto un successivo versamento dei decimi nel 2020 di 400mila euro. Per l’anno d’imposta 2020, il soggetto investitore può beneficiare della detrazione sia del 50% sino a 100mila euro di investimento che del 30% sui restanti 300mila euro in quanto il versamento dei decimi è considerato nuovo investimento? Oppure i restanti 300mila euro non sono considerati nuovo investimento e pertanto si beneficia solo del 30% su tutto? Oppure, ancora, non si gode di nessun beneficio in quanto l’aumento del capitale sottoscritto e versato deve coincidere all’interno dello stesso anno d’imposta? S. B. – Roma

L’ipotesi più coerente con la composita normativa (da ultimo, si veda il decreto interministeriale del 28 dicembre 2020, che replica nei contenuti sostanziali le precedenti disposizioni regolamentari attuative in esso richiamate) che disciplina il beneficio fiscale degli investimenti in start up e Pmi (piccole e medie imprese) innovative è quella avanzata nell’ultima parte del quesito, ossia l’impossibilità di considerare come nuovo investimento agevolato il versamento effettuato in anni successivi delle quote residue del capitale interamente sottoscritto in un precedente periodo d’imposta. Infatti, viene disposto (conformi le istruzioni al quadro RP sezione VI del modello Redditi persone fisiche) che la detrazione in questione va imputata nel periodo d’imposta di “riferimento”, ossia quello in cui avviene il deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale che individua il conferimento agevolato (articolo 3, comma 6, decreto citato), non essendo quindi determinante il momento, in ipotesi in annualità posteriori, in cui si provvede all’esecuzione del versamento del dovuto.

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