Diritto

Start up, la non fallibilità per cinque anni è dalla nascita

Cassazione, sentenza n. 23980: non vale il momento di iscrizione al Registro speciale delle Imprese

di Patrizia Maciocchi

I cinque anni durante i quali le start up innovative non sono soggette al fallimento si calcolano dalla data di costituzione della società. E non da quella del deposito della domanda e dell’autocertificazione del legale rappresentante sul possesso dei requisiti. Momento quest’ultimo, dal quale consegue l’iscrizione nel Registro speciale delle imprese.

La Cassazione, con la sentenza 23980, detta un principio di diritto per sciogliere un nodo oggetto di contrasto anche in dottrina. E sottolinea l’importanza del chiarimento, visto il notevole scarto di tempo che ci può essere dalla costituzione della compagine all’iscrizione, tre anni ad esempio nel caso esaminato. I giudici respingono così il ricorso di una società che progettava impianti per biometano ed energie rinnovabili. La Suprema corte, elenca i requisiti che deve possedere una sturt up per ottenere l’iscrizione - e che vanno mantenuti - per usufruire delle agevolazioni, fiscali contributive, lavoristiche , societarie e concorsuali. In caso di insolvenza le vie d’uscita della sturt up sono i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. Non è possibile dichiararne il fallimento. Mentre l’iniziativa per la liquidazione dei beni è riservata alla stessa sturt up debitrice. Solo con l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza i creditori saranno legittimati, in determinati casi, a proporre la domanda di liquidazione controllata, come previsto dall’articolo 268, comma 2 del Dlgs 147/2020.

Un regime di favore che è però limitato nel tempo a 60 mesi, e dunque 5 anni. Tetto fissato dal decreto Rilancio del 2020, rispetto all’originario termine di 48 mesi. La Cassazione scioglie i dubbi sulla data dal quale deve partire il count down , evidenziando come una norma che esonera dal regime generale di assoggettabilità al fallimento vada interpretata con rigore. Rigore che poggia sull’interpretazione letterale della norma che ha introdotto nell’ordinamento la nuova qualifica societaria: il cosiddetto decreto Crescita 2.0 (Dl 179/12). Per cominciare la stessa legge esclude in radice che possa essere considerata “sturt up innovativa” una società costituta da più di 5 anni.

C’è poi l’uso del termine costituzione, distinto da iscrizione, contenuto nella relazione illustrativa al Dl, in cui si precisa che l’esenzione dal fallimento «opera naturalmente in presenza della qualifica di sturt up innovativa e in particolare soltanto nel corso dei primi quattro anni (ora cinque) dalla costituzione della società.

La Suprema corte conclude dunque che le disposizioni si muovono su due piani: per un verso l’iscrizione alla sezione speciale condiziona la fruizione dei benefici, dall’altro questi possono essere riconosciuti solo per i primi cinque anni di vita della società a partire dalla sua costituzione.

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