Imposte

Startup, per le «innovative» detrazione Irpef al 30 %

di Luca Gaiani

Potenziate le agevolazioni fiscali per le start up. Si porta a regime la detrazione che era prevista fino al 2016 dall’articolo 29 Dl 179/2012, per i contribuenti che investono nelle cosiddette start up innovative e vengono inoltre aumentati i parametri di riferimento della agevolazione sia per le persone fisiche che per le imprese investitrici.

L’articolo 1, comma 66, della legge 232/2016 interviene sull’articolo 29 Dl 179/2012 modificandone radicalmente la portata. La norma prevedeva, in via transitoria per gli anni 2013-2016, una duplice tipologia di sconti fiscali per i contribuenti che investono risorse finanziarie nel capitale di start up innovative (come definite dall’articolo 25, commi 2 e 3, del medesimo Dl 179), direttamente o tramite di organismi di investimento collettivo che abbiano ad oggetto prevalente detti investimenti.

In primo luogo era prevista, per le persone fisiche che effettuano l’investimento, una detrazione Irpef del 19% rapportata alle somme versate nel capitale sociale, con un tetto massimo di somme detassabili pari a 500 mila euro annui. Inoltre, per le società che effettuano analoghi investimenti, spettava la deduzione dall’imponibile Ires del 20% delle somme versate, fino a un tetto di 1,8 milioni per esercizio (deduzione massima 360.000 euro, con un risparmio Ires di 99.000 euro).

La legge di Bilancio 2017 modifica l’articolo 29 sotto diversi profili. Innanzitutto, l’agevolazione diventa stabile (salva come si dirà l’autorizzazione comunitaria) e dunque spetterà per gli anni a venire senza limite temporale. Inoltre, dal 2017, l’incentivo per le persone fisiche viene potenziato in due modi: si eleva dal 19% al 30% la percentuale per il calcolo della detrazione Irpef e si porta da 500mila a un milione di euro il limite annuo di somme detassabili. In pratica, dal 2017, una persona fisica che versa un milione nel capitale sociale di start up innovative otterrà una minore Irpef da pagare per 300.000 euro (fino al 2016, invece, lo sconto massimo era di 95.000 euro). Al contempo, per i soggetti Ires, cresce al 30% (in luogo dell’attuale 20%) la quota delle somme investite nelle start up che può essere portata in deduzione dal reddito di impresa (con tetto di investimento annuo fermo a 1.800.000 euro). Dal 2017, dunque, un versamento di 1.800.000 euro nel capitale della start up genererà per una Srl o una Spa investitrice una deduzione di 540mila euro e un risparmio Ires al 24% di 129.600 euro, rispetto ai precedenti 99.000.

A fronte di questi potenziamenti, viene introdotta una norma per rendere più stabile l’investimento. Si prevede, infatti, che le partecipazioni attraverso cui si è realizzato l’investimento dovranno essere detenute per almeno 3 anni (prima erano 2), pena la decadenza dal beneficio. Vengono poi uniformate al 30% anche le percentuali di detrazione (Irpef) e di deduzione (Ires) previste per le start up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (percentuali attualmente pari, rispettivamente, al 25% per la detrazione e al 27% per la deduzione).

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