Adempimenti

Attestazione di congruità sui lavori iniziati

L’inizio dell’intervento può essere attestato con dichiarazione sostitutiva

di Giorgio Gavelli

L’entrata in vigore repentina del decreto Antifrodi - ora confermato nei contenuti dalla legge di Bilancio 2022 - ha creato non poche difficoltà ai contribuenti, in particolare nei casi in cui erano previsti pagamenti frazionati (acconti e saldi), parte in vigenza delle vecchie norme e parte di quelle nuove.

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 16/E/20, ha confermato che – diversamente dal superbonus in cui le opzioni sono applicabili al raggiungimento minimo di una quota di lavori attestata dal Sal – per i cosiddetti “bonus minori” non vi è alcun rapporto da verificare tra spese sostenute e quota di lavori eseguiti. Tuttavia, pur in assenza di una espressa previsione normativa, l’Agenzia – giustificando la richiesta con la ratio sottostante al decreto Antifrodi – ha affermato (in modo condivisibile a nostro avviso) che la attestazione di congruità delle spese non possa che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati (rammentando che il diritto al bonus si mantiene solo a condizione che i lavori vengano poi terminati: risposta a interrogazione parlamentare alla Camera n. 5-06307 del 7 luglio 2021). Non viene data una definizione di lavori “iniziati” e questo può costituire un problema sotto l’aspetto operativo. Poiché, dal 2022, in caso di interventi “in edilizia libera” questi nuovi adempimenti posso non essere realizzati, l’inizio lavori potrebbe essere quello indicato nelle pratiche urbanistiche, ma su questo punto appare indispensabile conoscere quanto prima l’opinione delle Entrate.

Stante quanto sopra, l’inizio dell’intervento sarà oggetto di verifica (si ritiene tramite acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal contribuente o dal tecnico incaricato) da parte del professionista o del responsabile Caf che rilascia il visto di conformità, unitamente alla presenza dell’attestazione tecnica di congruità delle spese e dell’apposita assicurazione in capo all’attestatore.

Nel merito di tale ultimo obbligo va ricordato che il provvedimento 12 novembre 2021, modificando quello dell’8 agosto 2020, impone per tutti i bonus edilizi – anche quelli “minori” l’obbligo della polizza “rafforzata” per ogni tipologia di asseverazione legata alla cessione del credito, ossia dotata dei medesimi requisiti richiesti in ambito superbonus dal comma 14 dell’articolo 119 del decreto Rilancio 2020.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©