Imposte

Stessa aliquota Iva per ente appaltante e soggetti consorziati

di Andrea Taglioni

Le spese ribaltate dal consorzio alle loro consorziate scontano la stessa aliquota Iva indicata nelle fatture emesse dalle consorziate all’ente appaltante il servizio. Pertanto, i rapporti intercorrenti tra l’ente e gli associati e tra questi e il committente devono avere lo stesso trattamento Iva.
A queste conclusioni è giunta la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’articolata sentenza n. 18436 del 26 luglio 2017.
A seguito del processo verbale di constatazione l’agenzia delle Entrate contestava, nei confronti di un consorzio, l’illegittimità dell’aliquota ridotta applicata in luogo di quella ordinaria sui costi riaddebitati alle proprie consorziate. In sostanza, secondo la tesi erariale, la contribuente non poteva utilizzare la medesima aliquota che le imprese associate, assegnatarie dell’appalto del servizio di gestione dei rifiuti, avevano indicato nelle fatture emesse nei confronti del Comune appaltante.
Instaurati i giudizi, al consorzio veniva riconosciuta, da parte della Ctr, la legittimità del proprio operato.
L’ufficio, nel rimettere la questione al giudice di legittimità, sosteneva che ai fini tributari l’indipendenza degli interessi giuridici ed economici degli aderenti al sodalizio inibiva la possibilità di adottare lo stesso trattamento Iva inerente al rapporto tra le società consorziate e l’ente appaltante.
I giudici, nel ritenere infondato il ricorso e prima di affrontare specificatamente la questione, hanno ritenuto opportuno analizzare l’intero impianto normativo applicabile alla fattispecie rilevando come la risoluzione della problematica non può prescindere dall’esatta individuazione dei rapporti giuridici nascenti tra consorzio e associati.
In primo luogo viene affermato che la soggettività del consorzio non esclude la riferibilità, alle consorziate, delle operazioni poste in essere anche attraverso il tramite dell’ente associativo.
In secondo luogo, la natura meramente operativa e strumentale del consorzio non modifica la titolarità dei rapporti con il committente, che rimane in capo ai consorziati. Ne consegue, anche nei confronti del fisco, che i costi sostenuti dal consorzio è come se fossero stati sostenuti direttamente dalle società consorziate essendo l’ente aggregante uno strumento solamente operativo.
Trasposte tali considerazioni al caso di specie ne è conseguito, secondo il principio espresso dalla Cassazione, che il ribaltamento dei costi dal consorzio alle imprese associate soggiace all’identico trattamento fiscale applicato alla natura dell’operazione posta in essere da quest’ultime.
Quindi l’Iva agevolata al 10%, prevista per il servizio smaltimento dei rifiuti effettuato dai consorziati, dovrà essere applicata anche ai costi che il consorzio imputa a quest’ultimi.

La sentenza n. 18436 della Cassazione

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