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Stima scritta del patrimonio per diventare Ets

di Angelo Busani

Se un’associazione non riconosciuta già costituita intende acquisire la qualifica di ente del terzo settore (Ets) con personalità giuridica, a prescindere dal fatto che sia già iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), si tratta di una decisione che non consiste in una trasformazione e che deve essere comunque adottata dall’assemblea degli associati con le modalità prescritte per l’effettuazione di modificazioni statutarie da parte di un ente iscritto al Runts; inoltre, la decisione va corredata da una relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni, dalla quale emerga l’esistenza di un patrimonio netto non inferiore a 15mila euro.

Sono le principali affermazioni contenute nella massima n. 5 pubblicata dal Consiglio notarile di Milano in tema di Ets, la quale affronta un argomento non espressamente trattato né dal Codice civile né dal Codice del Terzo settore (Cts) , ma solo dall’articolo 18 del regolamento attuativo del Cts (Dm 20 settembre 2020).

Il Cts si occupa espressamente, infatti, della costituzione di una nuova associazione, disponendo, all’articolo 22, la forma dell’atto pubblico notarile e la necessità della sussistenza di un «patrimonio minimo» consistente, per le associazioni, in «una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000» euro oppure, qualora si tratti di «beni diversi dal denaro», in un compendio il cui valore risulti certificato in misura pari o superiore al predetto importo di 15mila euro «da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale».

Quando, dunque, si tratta di passare da un ente privo di personalità giuridica a un ente dotato della personalità giuridica, occorre che la decisione sia assunta dagli associati con verbalizzazione notarile e con i quorum prescritti dalla legge (l’articolo 21 del Codice civile) o dallo statuto per l’adozione delle decisioni che comportano variazioni allo statuto dell’ente.

L’unica eccezione è che lo statuto dell’associazione non riconosciuta affidi all’organo amministrativo dell’associazione stessa la competenza decisionale in ordine all’acquisizione della personalità giuridica: si tratta infatti di una materia non annoverata dall’articolo 25 del Cts tra quelle per le quali l’assemblea degli associati ha una competenza inderogabile.

Quanto alla relazione di stima del patrimonio dell’ente, essa è sempre necessaria, in quanto l’eventuale presenza di passività può comportare la conseguenza che il valore dell’ente sia inferiore alla soglia di 15mila euro anche in presenza di una giacenza bancaria (o nel conto corrente “dedicato” di un notaio) di valore pari o superiore a 15mila euro. Viceversa, in sede di costituzione dell’ente il patrimonio dell’ente non può essere diminuito da passività e, quindi, la disponibilità di una somma di almeno 15mila euro rende non necessaria la relazione di stima.