Diritto

Crisi d’impresa, finanziamenti protetti autorizzabili anche senza l’esperto

Il tribunale può avvalersi del parere di un ausiliario

di Paolo Rinaldi

Non serve la presenza dell’esperto per ottenere dal Tribunale l’autorizzazione a finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 10 del Dl 118/21: è quanto ha decretato la seconda sezione civile del Tribunale di Treviso a fronte di apposita istanza depositata da parte dell’imprenditore. Dopo una partenza in sordina a metà novembre, la composizione negoziata della crisi di impresa inizia a muovere i primi passi: nelle prossime settimane si assisterà alla popolazione iniziale dell’elenco degli esperti da parte delle migliaia di professionisti che nel frattempo hanno ultimato i corsi di formazione specialistica.

Nonostante l’attuale scarsità di esperti, le imprese hanno ugualmente iniziato a depositare le relative istanze di nomina, per poter accedere al percorso di composizione negoziata della crisi: la presenza dell’esperto è necessaria al fine di ottenere le misure protettive, come già risulta dalle pronunce dei tribunali di Brescia e di Palermo, che le hanno negate in assenza della relativa nomina.

Possono inoltre sussistere necessità urgenti da parte delle imprese di ottenere finanziamenti protetti; circostanza disciplinata dall’articolo 10 del Dl 118/21 che consente alle imprese istanti la stipula di finanziamenti prededucibili.

Queste autorizzazioni sono possibili anche senza la presenza dell’esperto: il tribunale potrà decidere di avvalersi – come peraltro accade per i finanziamenti prededucibili ex articolo 182-quinques – del parere di un ausiliario, che aiuterà l’interazione del tribunale con l’impresa e con i creditori interessati. L’ausiliario ha anche il compito di procurare al tribunale le informazioni necessarie per decidere, relazionando in merito.

Il tribunale certamente potrà richiedere all’esperto un’apposita relazione, ma se – come in questo periodo – l’esperto fosse mancante, si potrà ugualmente procedere ad autorizzare, se sussistono i presupposti. La mancata nomina dell’esperto, secondo il Tribunale di Treviso, non è condizione necessaria per dar corso all’autorizzazione ex articolo 10 Dl 118/21. Mentre la formulazione dell’articolo 7 del Dl 118/21 richiede l’accettazione dell’esperto per la conferma delle misure protettive e cautelari, l’articolo 10 si limita a prescrivere che su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori, autorizza quest’ultimo a contrarre finanziamenti prededucibili. La presenza dell’esperto rimarrà sempre utile, ma non essenziale: risulterà invece irrinunciabile per ottenere le misure protettive, ai sensi dell’articolo 7.

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