Crisi d’impresa, finanziamenti protetti autorizzabili anche senza l’esperto
Il tribunale può avvalersi del parere di un ausiliario
Non serve la presenza dell’esperto per ottenere dal Tribunale l’autorizzazione a finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 10 del Dl 118/21: è quanto ha decretato la seconda sezione civile del Tribunale di Treviso a fronte di apposita istanza depositata da parte dell’imprenditore. Dopo una partenza in sordina a metà novembre, la composizione negoziata della crisi di impresa inizia a muovere i primi passi: nelle prossime settimane si assisterà alla popolazione iniziale dell’elenco degli esperti da parte delle migliaia di professionisti che nel frattempo hanno ultimato i corsi di formazione specialistica.
Nonostante l’attuale scarsità di esperti, le imprese hanno ugualmente iniziato a depositare le relative istanze di nomina, per poter accedere al percorso di composizione negoziata della crisi: la presenza dell’esperto è necessaria al fine di ottenere le misure protettive, come già risulta dalle pronunce dei tribunali di Brescia e di Palermo, che le hanno negate in assenza della relativa nomina.
Possono inoltre sussistere necessità urgenti da parte delle imprese di ottenere finanziamenti protetti; circostanza disciplinata dall’articolo 10 del Dl 118/21 che consente alle imprese istanti la stipula di finanziamenti prededucibili.
Queste autorizzazioni sono possibili anche senza la presenza dell’esperto: il tribunale potrà decidere di avvalersi – come peraltro accade per i finanziamenti prededucibili ex articolo 182-quinques – del parere di un ausiliario, che aiuterà l’interazione del tribunale con l’impresa e con i creditori interessati. L’ausiliario ha anche il compito di procurare al tribunale le informazioni necessarie per decidere, relazionando in merito.
Il tribunale certamente potrà richiedere all’esperto un’apposita relazione, ma se – come in questo periodo – l’esperto fosse mancante, si potrà ugualmente procedere ad autorizzare, se sussistono i presupposti. La mancata nomina dell’esperto, secondo il Tribunale di Treviso, non è condizione necessaria per dar corso all’autorizzazione ex articolo 10 Dl 118/21. Mentre la formulazione dell’articolo 7 del Dl 118/21 richiede l’accettazione dell’esperto per la conferma delle misure protettive e cautelari, l’articolo 10 si limita a prescrivere che su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori, autorizza quest’ultimo a contrarre finanziamenti prededucibili. La presenza dell’esperto rimarrà sempre utile, ma non essenziale: risulterà invece irrinunciabile per ottenere le misure protettive, ai sensi dell’articolo 7.