Adempimenti

Stop agli aiuti per il Covid nei modelli Redditi e Irap

Le indennità detassate non vanno indicate neanche nel prospetto aiuti di Stato

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

L’avvertenza dell’agenzia delle Entrate pubblicata il 27 luglio “cancella” la richiesta dei dati relativi ai contributi e alle indennità erogati per il Covid-19, che dovevano essere indicati nella dichiarazione dei Redditi e Irap del 2021, per l’anno 2020. Imprese e professionisti, che hanno ricevuto i contributi e le indennità non devono quindi indicare gli importi nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri del modello Irap e non va compilato il prospetto degli aiuti di Stato. Comunque, i contribuenti che hanno già presentato i modelli Redditi e Irap, seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni, “superate” dalla nuova avvertenza, non devono rettificare le dichiarazioni presentate.

Nella nuova avvertenza, si specifica che l’articolo 1-bis del decreto Sostegni bis (Dl 73/2021) introdotto in sede di conversione (legge 106/2021) ha abrogato il comma 2 dell’articolo 10-bis del Dl 137 del 2020.

Il comma 2 abrogato prevedeva che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», alle misure deliberate dopo la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale. Pertanto, l’applicazione della norma di cui al comma 1, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. Di conseguenza, gli esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i contributi e le indennità, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i contribuenti che compilano il quadro RF possono usare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello Irap (i contribuenti che determinano il valore della produzione a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 446 del 1997 possono usare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16). Inoltre, i contribuenti interessati non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli Redditi) e 8 (nel modello Irap).

La nuova avvertenza si chiude con la precisazione che i contribuenti che hanno già inviato il modello Redditi e Irap, seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni, non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate.

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