Controlli e liti

Stop all’aggio per il debitore sugli affidamenti dal 1° gennaio

Resteranno le spese per procedure esecutive, cautelari e di notifica di cartelle e atti seguenti. Nuova governance per l'Ader

di Luigi Lovecchio

Azzeramento dell’aggio a carico del debitore, al quale possono essere addebitate solo le spese vive. Applicazione di un aggio residuo dell’1% all’ente creditore e finanziamento del costo della riscossione coattiva da parte del bilancio statale. Sono le previsioni con le quali il Ddl di Bilancio 2022 anticipa i contenuti di alcune parti della delega sulla riforma della riscossione.

Lo stesso Ddl traccia la strada verso l’accorpamento di agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) nell’agenzia delle Entrate, attraverso un sistema di governance con più poteri di controllo della seconda sulla prima.

La sentenza della Consulta

La questione della revisione del sistema di finanziamento della riscossione coattiva si è posta dopo la sentenza 120/2021 della Corte costituzionale. La Consulta è stata chiamata a valutare la compatibilità del meccanismo dell’aggio con i canoni costituzionali. La Corte ha rilevato che l’aggio di riscossione, attualmente pari complessivamente al 6%, non ha carattere propriamente retributivo del servizio ma ha la funzione di finanziare il costo del sistema pubblico di riscossione. La quota di spesa più elevata è rappresentata dalle inesigibilità, imputabili ai debitori inadempienti.

Il punto, però, è che, rispetto al totale dei carichi annui affidati all’agente della Riscossione, questi ne riscuote solo il 13% circa. Ne consegue che il finanziamento della riscossione coattiva viene a gravare su una minoranza di debitori adempienti. Così, la Corte conclude che un simile assetto si rivela in contrasto con la Costituzione, in particolare, sotto il profilo della violazione del principio di solidarietà, previsto dall’articolo 2.

L’ordinanza di remissione aveva tuttavia domandato alla Consulta un intervento sostanzialmente additivo rispetto all’ordinamento vigente, al di fuori di qualsivoglia parametro di riferimento ricavabile dal quadro normativo. Per questo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione, avvertendo tuttavia il legislatore della necessità di una revisione del sistema di finanziamento, traendo spunto dalle esperienze dei principali Paesi europei, nei quali la spesa è a carico del bilancio pubblico.

Aggio azzerato al debitor

Nasce da qui il testo del Ddl di Bilancio 2022 che, a partire dagli affidamenti eseguiti dal 1° gennaio prossimo, prevede la cancellazione dell’aggio in capo al debitore.

Resteranno le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e quelle della notifica degli atti di riscossione (cartella e atti successivi), nella misura tabellare stabilita in un futuro decreto delle Finanze (come accade anche oggi).

Nei riguardi degli enti creditori diversi dallo Stato, si annuncia l’applicazione di una quota da determinarsi, in caso di affidamento successivamente annullato totalmente o parzialmente per sgravi. Sempre a carico degli stessi enti è stabilito l’addebito di un aggio dell’1% delle somme riscosse. Per il resto, il finanziamento della riscossione coattiva diventa di competenza del bilancio dello Stato.

Nuova governance dell’Ader

Il Ddl inoltre contiene modifiche al sistema di governance dell’Ader che viene ricondotta ad un più stretto controllo dell’agenzia delle Entrate. Tutti gli atti fondamentali della prima (bilanci, regolamenti, e quant’altro) sono sottoposti all’approvazione della seconda, che può negarla sia per questioni di legittimità sia nel merito.

Nel contempo, si stabilisce che gli ordinari atti di gestione restano nella responsabilità dell’Ader che risponde alle Entrate con riferimento al raggiungimento dei risultati programmati. Si annuncia così un altro passaggio contenuto nel disegno di delega della riforma tributaria che prevede una gestione orientata agli obiettivi piuttosto che al formale rispetto del processo di lavorazione. Sempre in un’ottica di maggiore integrazione tra i due enti, si prevede infine la possibilità di assegnazione temporanea di personale da uno all’altro.

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