Controlli e liti

Stop all’ammortamento pro-quota del Tfm

Per la Ctr Piemonte 842/3/2021 vanno unicamente rispettati i criteri di competenza e documentabilità oggettiva

di Marco Ligrani

Il trattamento di fine mandato (Tfm), da corrispondere agli amministratori, non è assimilabile al trattamento di fine rapporto dei dipendenti (Tfr) e, per questo, non valgono gli stessi limiti di deducibilità. Pertanto, è illegittimo l'accertamento con cui il fisco pretenda di applicare la quota di ammortamento del Tfr, dovendosi guardare unicamente al rispetto dei criteri di competenza e documentabilità oggettiva.
Rifacendosi ai precedenti di legittimità, la commissione tributaria regionale per il Piemonte (presidente Panzani, relatore Steinleitner), con sentenza n. 842/3/2021, in accoglimento dell'appello di una società ha riformato il verdetto di primo grado, annullando il recupero del fisco riguardante l'accantonamento integrale del Tfm degli amministratori; che, a detta dell'ufficio, avrebbe dovuto essere ammortizzato pro-quota, come accade per il Tfr.
La Spa aveva dedotto l'intero ammontare accantonato mediante il pagamento dei premi assicurativi, nel presupposto che la misura fosse rimessa all'autonomia privata, a differenza del Tfr che segue le regole dell'ammortamento annuale.
La Ctp, tuttavia, confermava la tesi delle entrate ma la società proponeva appello, evidenziando che, se il legislatore avesse voluto parificare i due trattamenti, avrebbe richiamato espressamente l'articolo 2120 del codice civile (che disciplina il trattamento di fine rapporto) e – al contempo - non potendosi ricorrere all'interpretazione analogica.
Secondo il fisco, invece, il richiamo contenuto nell'articolo 105, quarto comma, del Tuir al primo e al secondo comma confermerebbe l'equiparazione delle due fattispecie, restando esclusa qualsivoglia discrezionalità se non nella fissazione dell'ammontare dei compensi agli amministratori.
La Ctr, tuttavia, ha accolto la tesi della Spa, rifacendosi ai precedenti della Cassazione. In particolare, i giudici piemontesi hanno sottolineato che il richiamo operato dall'articolo 105, quarto comma, ai precedenti commi deve intendersi finalizzato alla sola operatività del principio di competenza, oltre che ad evidenze documentabili aventi data certa che ne definiscano natura ed importo.
Sul punto, la commissione di appello ha richiamato l'ordinanza n. 24848/2020, con cui gli Ermellini hanno precisato come non si rinvenga alcuna norma che obblighi la società a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori, nelle stesse forme previste per i lavoratori dipendenti. Allo stesso modo, è stata richiamata anche l'ordinanza 26431/2018 con cui la Corte ha confermato la deducibilità piena del Tfm, con l'unico limite rappresentato dalla presenza di un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi l'importo.
Fermo restando, dunque, il rispetto dei criteri della competenza, inerenza e documentabilità, nessun ulteriore vincolo può essere imposto alla deducibilità del Tfm; di qui l'accoglimento dell'appello della Spa, con compensazione delle spese processuali.

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