Controlli e liti

Stop all’atto notificato all’associazione estinta

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di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Va qualificato come giuridicamente inesistente l’atto intestato e notificato all’associazione non riconosciuta se questa risulta estinta come da certificato di cessazione dell’attività. Questo perché alle associazioni può estendersi il principio civilistico previsto per le estinzioni delle società. In pratica l’atto impositivo non può produrre effetti perché risulta intestato ad soggetto giuridico non più esistente, ossia privo dell’«autonoma capacità giuridica». Ma va pure riconosciuta l’interesse al soggetto destinatario dell’atto. Così la sentenza 11066/5/2018 della Ctp Catania ( clicca qui per consultarla ).

La decisione
Dal punto di vista sostanziale, l’atto è privo di effetti perché risulta essere intestato ad un soggetto giuridicamente non più esistente, e quindi risulta privo di uno degli elementi essenziali del provvedimento impositivo previsti dall’articolo 21-septies della legge 241 del 1990. Intanto alle associazioni non riconosciute può estendersi il concetto di estinzione previsto dall’articolo 2495 del Codice civile riferito alle società. Poi per tale tipo di associazioni l’estinzione si ha con la semplice cessazione della partita Iva/codice fiscale tenuto perché esse non sono iscritte al Registro delle imprese. Infine non soggiacciono nemmeno alla procedura di liquidazione prevista dagli articoli 29 e successivi del Codice civile.

Dal punto di vista procedurale, l’azione, ovvero la proposizione del ricorso introduttivo, è legittimamente intrapresa dal soggetto consegnatario dell’atto perché egli ha interesse concreto ai sensi dell’articolo 100 del Codice di procedura civile ad ottenere l’annullamento dell’atto, risultando l’ultimo liquidatore/amministratore dell’ente associativo. Ciò perché la definitività della pretesa potrebbe recargli effetti pregiudizievoli nel proprio patrimonio personale, vista l’incapienza del patrimonio dell’associazione.

La vicenda
L’amministrazione accerta il reddito di un’associazione non riconosciuta relativo all’anno d’imposta 2008 e tramite accertamento notificato all’ultimo legale rappresentante nell’ottobre 2012. L’uomo si oppone con ricorso in Ctp spedito all’ente impositore nel dicembre 2012 secondo cui l’atto è inesistente per esserci l’associazione estinta nel luglio 2011 così come risulta da certificato fiscale di cessazione dell’attività (partita Iva) regolarmente prodotto in giudizio.

Il contesto
Dal punto di vista civilistico, le associazioni non riconosciute si estinguono quando si verifica una delle cause di estinzione (Cassazione, sentenza 20252/2015). L’atto intestato e notificato all’ente associativo estinto è affetto da nullità insanabile grazie all’interessante applicazione analogica delle cause di estinzione già previste per le società.
Dal punto di vista fiscale, alle associazioni non riconosciute, non si applica il procedimento di liquidazione. L’estinzione si ha con la semplice cessazione della partita Iva/codice fiscale, perché esse non sono iscritte al Registro delle imprese (Cassazione, sentenza 9541/2016).

Ctp Catania, sentenza 11066/5/2018

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