Controlli e liti

Stop all’avviso basato sul prospetto anonimo della media di settore

La sentenza 953/8/2021 della Ctr Toscana: illegittima la rettifica se è oscura la provenienza dei dati impiegati

di Simone Buffoni e Damiano Tomassini

È carente di prova la ricostruzione induttiva del reddito fondata su un prospetto di calcolo della redditività media del settore «anonimo». Ciò in quanto, la mancata identificazione delle imprese terze a cui si riferiscono i dati impiegati - per asserite ragioni di privacy - costituisce un difetto di certezza del fatto noto fonte di presunzione. È uno dei principi espressi dalla Ctr Toscana (presidente e relatore Greco) nella sentenza 953/8/2021.

La rettifica

La vicenda, da cui trae origine la pronuncia, prende le mosse dall’emissione di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2011. Con l’atto impositivo l’agenzia delle Entrate determinava induttivamente il reddito d’impresa, utilizzando la redditività media del settore specifico in cui opera la società. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria riscontrava delle incoerenze tra lo spesometro della società e i modelli presentati dai fornitori. Ciò giustificava la contestazione di indetraibilità dell’Iva assolta a monte. L’avviso di accertamento era notificato ai soci nella loro qualità di soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 36 del Dpr 602/1973, i quali impugnavano l’atto impositivo davanti l’autorità giurisdizionale.

Il primo grado

La Ctp ha accolto i ricorsi, riconoscendo, da una parte, la mancanza di prova del fatto noto della pretesa fiscale presuntiva ex articolo 39 del Dpr 600/73, dall’altra, il difetto di prova circa l’indetraibilità dell’Iva. All’esito positivo del giudizio di primo grado, l’Ufficio aveva proposto appello. In particolare, l’Amministrazione finanziaria riteneva provata, sulla base del prospetto di calcolo della redditività media del settore, la ricostruzione induttiva del reddito. Inoltre, l’Ufficio sosteneva l’inutilizzabilità processuale, ex articolo 32 del Dpr 600/1973, dei documenti offerti in giudizio a dimostrazione della detraibilità dell’Iva, poiché non consegnati durante la fase istruttoria dell’accertamento.

L’appello

La Ctr ha rigettato l’appello confermando la decisione del collegio di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente la prova della ricostruzione induttiva del reddito, ciò in quanto la tabella allegata all’avviso impugnato, dalla quale emergerebbe la redditività media di settore, era anonima. In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che era oscura la provenienza dei dati utilizzati nella tabella, un deficit che non poteva essere colmato né dalle eccepite generiche esigenze di tutela della privacy, né dalla mera disponibilità alla consegna dei nominativi in questione. Sul punto, la Ctr ha infine precisato che, in ogni caso, la perizia depositata dai ricorrenti dimostrava la non correttezza della redditività media ricostruita dall’Ufficio. Di poi, sulla questione della detraibilità dell’Iva, il collegio toscano ha innanzitutto riconosciuto che la preclusione probatoria di cui all’articolo 32 del Dpr 600/73 è applicabile solo al contribuente a cui è rivolto l’invito a comparire, dunque, nel caso di specie, alla società e non ai soci.

Difatti, continua la Ctr, laddove la preclusione venga estesa a soggetti passivi diversi da quel determinato contribuente destinatario dell’invito sarebbe pregiudicato il diritto di difesa. Infine, il collegio d’appello ha affermato che il diritto alla detrazione sussiste, in ogni caso, laddove il contribuente sia stato in grado di fornire un’adeguata prova in giudizio dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa interna ricollega l’insorgenza del diritto. Circostanza questa puntualmente verificatasi nel caso esaminato. Su queste basi, la Ctr ha rigettato l’appello, condannando l’Ufficio alle spese di lite.

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