Controlli e liti

Stop all’avviso che anticipa i termini per quote detratte già da tempo

Il fatto che il fabbricato fosse accatastato come abitazione era già noto all’Agenzia. La strumentalità del bene poteva essere contestata prima: non c’è urgenza

ADOBESTOCK

di Alessia Urbani Neri

Il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra la consegna del Pvc e la notifica dell’avviso di accertamento, previsto a pena di nullità dall’articolo 12, comma 7, legge 212/2000, può non essere osservata dall’ufficio nel caso di esistenza di motivi di urgenza non imputabili all’amministrazione. Tale ipotesi non ricorre quando l’ufficio contesta la detrazione di quote di ammortamento riferite a un immobile “non strumentale” acquistato anni prima della verifica fiscale, ben potendo tale circostanza essere dipesa dalla mancanza di controlli precedenti.

Così afferma la Ctr dell’Emilia Romagna nella sentenza n. 424/13/2022 (presidente D’Orazi, relatore Rizzieri): il contribuente aveva impugnato l’atto impositivo con cui l’ufficio aveva disconosciuto la detrazione delle quote di ammortamento di un immobile e dei canoni di leasing del valore dei terreni su cui insistevano tali beni strumentali. Inoltre, il fabbricato, in quanto accatastato come abitazione principale, non rientrava tra i beni ammortizzabili e, dunque, il suo costo non era detraibile.

L’ufficio sosteneva che la constatazione dell’illegittimità dell’ammortamento era sorta nell’ambito della verifica fiscale relativa all’anno d'imposta 2014 e, dunque, costituiva un fatto nuovo giustificativo della violazione del termine dilatorio per la notifica dell’accertamento. Secondo il collegio, invece, tale circostanza non poteva essere invocata dall’ufficio fiscale quale motivo di urgenza, in quanto il carattere non strumentale dell’immobile all’attività d'impresa, perché accatastato come abitazione principale, era in realtà già noto all’Agenzia dal 2011, data di acquisto del bene e iscrizione dello stesso nel bilancio societario come «immobilizzazione materiale». Da qui, la nullità dell’avviso notificato il 19 dicembre 2016 su Pvc consegnato solo due settimane prima, il 5 dicembre 2016

La decisione della Ctr è conforme al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus; motivi di urgenza che la Suprema Corte ha individuato in fatti imputabili al contribuente , escludendo sia l’imminenza della scadenza del termine per l’accertamento, che la rilevanza degli importi accertati, trattandosi di fatti ascrivibili a comportamenti e disorganizzazioni degli uffici fiscali (Cassazione, ordinanze 16948/22, 30784/21, 12713/22, 10476/21)

Nello specifico la Cassazione nella recente pronuncia n. 12365/22 ha precisato che «la scoperta o conoscenza di nuovi fatti può assumere rilevanza sempre e soltanto in relazione alla pretesa impositiva per l’anno di riferimento». La pronuncia in esame si pone in linea di continuità con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, non potendo fatti già noti all’amministrazione avere rilevanza per annualità successive.

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