Diritto

Stop agli ammortamenti con test di convenienza sulla fiscalità differita

Il confrontato il risultato d’esercizio senza e con gli effetti delle agevolazioni

La sospensione degli ammortamenti prevista dal Dl 104/2020 (articolo 60, comma 7-bis) per fermare l’emorragia nei bilanci delle società che, nel 2020, hanno dovuto sospendere l’attività, deve fare i conti con le incertezze applicative che l’agenzia delle Entrate non ha ancora sciolto e la verifica della loro effettiva convenienza.

Gli amministratori, alle prese con la redazione dei bilanci 2020, grazie alla nuova proroga dei termini di approvazione effettuata dal Dl 183/2020 hanno però un po’ più di tempo per valutare il da farsi: per gli esercizi al 31 dicembre 2020 la convocazione dell’assemblea potrà essere effettuata entro 180 - e non 120 - giorni dalla chiusura. Per approfondire l’impatto sui bilanci, la scorsa settimana il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha pubblicato un documento sulla «Sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto Agosto e la disciplina delle perdite ai sensi del decreto Liquidità».

L’applicazione

Il legislatore sembra usare due pesi e due misure nel disporre la portata applicativa della sospensione. La norma si applica infatti ai « soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020» che possono non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il valore di iscrizione che risulta dall’ultimo bilancio annuale. La norma esclude quindi sicuramente le società Ias adopter. Sembra però escludere anche le società di persone e le imprese individuali visto che non approvano il bilancio, non lo depositano presso il Registro delle imprese e neppure hanno l’obbligo di redazione della Nota Integrativa, il documento in cui devono confluire (secondo il comma 7-quater), le ragioni della deroga, dell’iscrizione e dell’importo della riserva indisponibile, e di come la deroga influisce sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

E anche sul fronte delle società di capitale che redigono il bilancio in modalità micro-imprese sembrano permanere delle perplessità benché Assonime (circolare 2/2021) si sia espressa in favore dell’inclusione, poiché gli obblighi informativi possono essere assolti in calce allo stato patrimoniale.

In attesa di un chiarimento dell’Agenzia, sarebbe però illogico escludere proprio i soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia a causa delle ridotte dimensioni strutturali e dell’ illimitata responsabilità patrimoniale, ossia società di persone e ditte individuali.

La convenienza

Pur in presenza del rinvio e degli obblighi di ricapitalizzazione (articolo 6 del Dl 23/2020), le imprese devono valutare la possibilità di avvalersi delle agevolazioni che riducono le perdite 2020 come la sospensione degli ammortamenti e la rivalutazione dei beni. Per verificare la convenienza della sospensione degli ammortamenti si può confrontare il risultato d’esercizio senza gli effetti delle agevolazioni con quello risultante dalla loro applicazione. Dalla sospensione consegue infatti una minore perdita (o un maggior utile) avendo minor componenti negativi a conto economico; il vantaggio effettivo però deve tener conto della fiscalità differita relativa al rinvio solo civilistico degli ammortamenti.

Anche il patrimonio netto ne beneficia, considerando che, come succede con la rivalutazione dei beni, è prevista la costituzione di riserve.

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