Stop alla costituzione in giudizio senza prova della procura alla lite
La Cgt Sicilia: la controparte deve attivarsi immediatamente, dato che l’organo giudicante non può applicare i rimedi officiosi previsti dalla procedura civile
Illegittima la costituzione in giudizio del concessionario senza prova della procura notarile tramite cui il presidente dell’ente di riscossione conferisce incarico al direttore generale di rappresentare l’ente e quindi di poter conferire mandato alle liti. E in caso di contestazione del difetto di rappresentanza, la controparte deve attivarsi immediatamente, dato che l’organo giudicante non può applicare i rimedi officiosi previsti dalla procedura civile. Così la Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, con la sentenza 8146/5/2022 (presidente Arezzo, relatore Pagano).
La vicenda
Un contribuente impugna un preavviso di ipoteca fondato su cartelle di pagamento inerente tributi. La Commissione di primo grado accoglie il ricorso in primo grado e compensa le spese con sentenza depositata nel marzo 2017.
Nel novembre 2017 l’agente della riscossione propone appello, con patrocinio di avvocato del libero foro, cui replica il contribuente con controdeduzioni e appello incidentale tardivo riferito alla compensazione delle spese di primo grado.
Il processo
L’appellante incidentale deposita ulteriore memoria nel maggio 2021: solleva il difetto di «legitimatio ad processum» del riscossore appellante: la procura alle liti è stata rilasciata non dal rappresentante dell’ente, ma dal direttore generale in forza di una procura notarile, che tuttavia non risulta depositata in giudizio.
La Corte emette ordinanza in base all’articolo 182 del Codice di procedura civile tramite cui assegna termine affinché il Riscossore depositi la indicata procura notarile; il documento che viene depositato nel giugno 2021.
Il contribuente con ulteriore memoria richiama giurisprudenza di legittimità: la riscossione avrebbe dovuto attivarsi di propria iniziativa, e quindi produrre la procura notarile senza attendere ordinanza del collegio.
La decisione
Il collegio del grado superiore sposa la tesi del contribuente e dichiara illegittima la costituzione del concessionario sulla scorta della seguente argomentazione:
•secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 29244/2021), qualora una parte sollevi il difetto di rappresentanza processuale o sostanziale ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte attivarsi di propria iniziativa per contrastare tale eccezione;
• non trova applicazione il meccanismo previsto dall’articolo 182 del Codice di procedura civile, dato che tale norma opera solo nei casi di rilievo officioso.
Di conseguenza l’appello del riscossore è inammissibile, che travolge di conseguenza anche l’incidentale tardivo del contribuente.