Stop al fermo amministrativo sull’automezzo aziendale
Non possono essere sottoposti a fermo amministrativo gli automezzi che, in quanto iscritti nel registro dei cespiti ammortizzabili, si presumono strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa. Lo ha affermato la Ctr Sicilia nella sentenza 2580/1/2018 ( clicca qui per consultarla ).
A seguito del mancato pagamento del carico scaduto e iscritto a ruolo per l’importo di circa 77.145 euro, una Srl ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo su tre automezzi, tra i quali un autocarro. In particolare, la società ha lamentato che tali beni mobili registrati erano strumentali all’attività d’impresa e che esisteva una precedente misura (ipoteca) idonea a cautelare il credito vantato dall’Amministrazione finanziaria. Al riguardo, l’agente della riscossione dava atto che il fermo era stato emesso sulla base di numerosi crediti fiscali recati da più cartelle di pagamento. La Ctp Palermo rigettava il ricorso e riteneva, tra l’altro, che l’importo a ruolo ben giustificava la notificazione della misura adottata. La società ha impugnato la sentenza, riproponendo l’eccezione secondo la quale gli automezzi aziendali non avrebbero potuto costituire oggetto di fermo amministrativo poiché si trattava di beni strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa.
La Ctr ha accolto l’appello, ritenendo che:
a) tali beni risultavano iscritti nel «libro cespiti ammortizzabili»;
b) poteva presumersi che gli stessi erano utilizzati nell’attività d’impresa;
c) l’agente della riscossione non aveva fornito alcuna prova valida circa la loro natura non strumentale.
Nella vicenda al suo esame, quindi, il collegio siciliano ha ritenuto sussistere violazione dell’articolo 86 del Dpr 602/1973. La norma prevede che il fermo amministrativo non possa essere disposto se, entro trenta giorni dalla notifica del preavviso, il contribuente fornisce dimostrazione della strumentalità dei beni mobili registrati (veicoli) «all’attività d’impresa o della professione» da lui svolta. Ciò in quanto, ove il contribuente, in forza del divieto di circolazione dei veicoli scaturente dal fermo, venisse privato della disponibilità dei mezzi e dunque della possibilità di lavorare, verrebbero meno la produzione di reddito e la creazione della liquidità finanziaria necessaria a far fronte al pagamento del debito nei confronti dell’erario (Ctr Sicilia, sentenza 1511/1/2018 del 9 aprile 2018).
Ctr Sicilia, sentenza 2580/01/2018