Controlli e liti

Stop al giudice tributario con quote in una società di assistenza fiscale

Secondo il Tar del Lazio la partecipazione societaria indiretta lede il requisito della terzietà

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di Andrea Taglioni

La partecipazione indiretta del giudice tributario in una società che presta servizi di assistenza fiscale e di tenuta di scritture contabili è motivo di decadenza dall’ incarico. E questo perché il valore tutelato dalle norme sulla incompatibilità è finalizzato non solo a preservare il requisito dell’indipendenza, ma anche a non comprometterne la terzietà del giudice.
Ad affermarlo è il Tar del Lazio con la sentenza 263 dell’8 gennaio.

Il quadro delle regole

Il nostro ordinamento tributario prevede la possibilità, anche per alcune categorie professionali, di ricoprire la carica di giudice tributario. Tuttavia, le interrelazioni che si potrebbero verificare tra lo svolgimento dell’attività professionale e la funzione di giudice tributario sono sterilizzate da un sistema di incompatibilità regolato dall’articolo 8 del Dlgs 545/92. Questa disposizione ha subito nel corso degli anni diverse modifiche, l’ultima della quali ad opera dell’articolo 11, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156. Con i vari interventi normativi sono stati rivisti i requisiti a ricorrere dei quali scatta l’impossibilità di essere nominati componenti delle commissioni tributarie;.

L’incompatibilità si realizza quando i soggetti, in qualsiasi forma - anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione - esercitano, direttamente o per mezzo di altre forme associative, l’attività di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci.

La sentenza

Dal delineato quadro normativo i giudici amministrativi hanno tratto la conclusione della legittimità del provvedimento di decadenza ravvisando, nella partecipazione seppur indiretta del dottore commercialista alla società di servizi, nell’attiguità dei locali utilizzati e nell’utilizzo della stessa utenza telefonica intestata alla società, tutti i presupposti per l’incompatibilità previsti dalla legge.E ciò anche in considerazione del fatto che dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione IV, n. 4655/2017) emerge chiaramente come, stante l’ampia portata del dettato normativo, qualsiasi forma di consulenza tributaria – anche se esercitata astrattamente attraverso una società indirettamente partecipata - è incompatibile con la carica di giudice tributario.Quindi, se il valore tutelato dalle norme sull’incompatibilità è quello dell’indipendenza e terzietà, qualsiasi situazione o condizione accertate sulla base di elementi non equivoci che siano in grado di ledere tali principi, giustifica la decadenza del professionista chiamato a svolgere la funzione di giudice tributario.Valori, quelli dell’indipendenza e terzietà, garantiti dalla Costituzione e applicabili anche al processo tributario.

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