Imposte

Saltano le modifiche su bonus mobili e barriere architettoniche, resta solo l’Iva indetraibile per il 110%

Passo indietro del Senato nel decreto Sostegni dopo le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato

di Giuseppe Latour

Stralciato tutto il pacchetto legato alle cessioni dei crediti in materia di casa. È questo uno degli effetti del parere con il quale la Ragioneria generale dello Stato ha bloccato alcune modifiche votate in commissione alla legge di conversione del decreto Sostegni al Senato. Saltano, quindi, sia le novità in materia di bonus mobili che, a sorpresa, quelle sulle barriere architettoniche e i parcheggi, anticipate nei giorni precedenti dallo stesso ministero dell’Economia. Resta, invece, in piedi l’emendamento in materia di Iva indetraibile.

Bonus mobili

La prima modifica relativa all’articolo 121 riguardava il bonus mobili, finora non incluso nell’elenco delle detrazioni per le quali è ammessa la cessione: dal superbonus al bonus facciate, passando per sismabonus ed ecobonus. Concretamente, questo voleva dire che i clienti avrebbero potuto chiedere al proprio fornitore di recuperare il 50% in fattura. Le osservazioni della Ragioneria hanno fatto saltare questo emendamento, a causa di dubbi sulla classificazione di queste somme nel bilancio dello Stato. Il risultato è che il bonus mobili resta impossibile da cedere.

Barriere architettoniche

Più clamoroso il caso delle barriere architettoniche. Perché la modifica era stata anticipata da un chiarimento del ministero dell’Economia che, per risolvere alcuni dubbi applicativi, aveva già spiegato che «relativamente alle spese sostenute dal primo gennaio 2021», per la rimozione di barriere architettoniche, «in alternativa alla fruizione diretta» può essere esercitata «l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto» o la cessione del credito.

Per dare più sostanza a quel chiarimento, un emendamento modificava l’articolo 121, inserendo nuove ipotesi di utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura e spiegando che rientrano nel perimetro dell’articolo, anche gli interventi «di eliminazione delle barriere architettoniche». Quell’emendamento è saltato, escludendo di fatto la cessione per queste operazioni. Così come è saltata la modifica che includeva nell’articolo 121 le autorimesse, i box auto e i parcheggi pertinenziali. Anche per loro la cessione è vietata.

Iva indetraibile

Cosa resta, allora, del pacchetto di modifiche in materia di detrazioni casa? A conti fatti, solo l’intervento in materia di Iva indetraibile. Questo stabilisce che l’eventuale Iva indetraibile anche parziale da parte dei soggetti passivi Iva, «si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio» (cioè rileva per il calcolo dell'imponibile su cui calcolare la detrazione Irpef o Ires del 110%), «indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente» (ad esempio, il regime della legge 398/1991 per le Asd, la dispensa degli adempimenti per operazioni esenti o il reverse charge interno).

Si tratta di un emendamento che riguarda, ad esempio, gli Iacp, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le associazioni e società sportive dilettantistiche; non riguarda invece le imprese e i professionisti, impossibilitati a ricevere fatture agevolate al 110 per cento. Viene così applicata un’interpretazione già ampiamente utilizzata nella pratica.

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