Diritto

Stop alle norme sulla perdita di capitale: bilanci con presunzione di continuità

Il decreto varato dal Governo interviene per neutralizzare l’impatto delle perdite da coronavirus

di Giovanni Negri

Blocco delle norme sulla perdita del capitale sociale, stop alla responsabilità degli amministratori per gestione non conservativa della società, sospensione delle misure sulla postergazione dei finanziamenti dei soci, presunzione di permanenza del going concern per i bilanci 2020 quando la continuità è messa a rischio da fattori connessi all’emergenza Covid. La bozza di decreto legge liquidità interviene con una serie di disposizioni centrate sul Codice civile per affrontare la crisi d’impresa del presente e del prossimo futuro.

Le perdite di capitale

Più nel dettaglio, si punta innanzitutto a evitare che le perdite di capitale dovute all’emergenza sanitaria e verificatesi negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 mettano gli amministratori nelle condizioni di immediata messa in liquidazione della società con perdita della prospettiva di continuità anche per imprese competitive con il rischio anche di responsabilità del management per gestione non prudenziale. Si prevede così che, con riferimento agli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, non si applicheranno le norme del Codice civile in materia di riduzione del capitale per perdite e abbassamento del capitale sociale al di sotto del limite legale.

Il focus sui bilanci

Ancora, nella medesima prospettiva e con focus sui bilanci, la bozza di decreto ammette la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale se quest’ultima era esistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020. Una misura dettata dalla necessità di neutralizzare la crisi economica conservando comunque ai bilanci un corretto valore informativo, anche nei confronti dei terzi. Si permette così alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare questa prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, escludendo, allo stesso tempo, le imprese che, indipendentemente dalla crisi si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.

Infine, quanto agli interventi “civilistici”, emerge con forza l’esigenza di assicurare un adeguato rifinanziamento alle imprese, anche per vie interne e facendo ricorso al capitale di credito e non di rischio. In quest’ottica, allora, si disattivano i meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci oppure da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

Le sospensioni

A venire sospese sono allora gli articoli del Codice civile che puntano sanzionare indirettamente i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale, quelle situazioni in cui la società dispone sicuramente dei mezzi per l’eserczio dell’impresa, ma questi sono solo in minima parte imputati a capitale perchè concessi in gran parte sotto forma di finanziamento. A potere beneficiare della disattivazione, limitandone quindi gli effetti, saranno però soltanto i finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre.

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