Controlli e liti

Stop al ricorso che raggruppa più atti distanziati tra loro

L’incertezza assoluta sull’atto impugnato annulla il ricorso del contribuente

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di Giacomo Alberto Bermone

È inammissibile il ricorso per incertezza assoluta sull'atto impugnato. Lo ha ricordato la Ctp di Vercelli con la sentenza 25/2/2020 (presidente Croce e relatore Rigolone), depositata il 17 febbraio 2020.
Il contribuente attraverso la procedura di ricorso chiedeva l’annullamento dell'accertamento ai fini Imu.

In seguito a una verifica fiscale, infatti, gli era stato notificato un avviso il 13 aprile 2015 dall'agenzia delle Entrate. Il 15 giugno dello stesso anno il contribuente spediva all'ufficio istanza di accertamento con adesione in relazione proprio all’atto, anche se i termini erano spirati il 12 giugno. L’ufficio quindi comunicava il diniego.

Il 19 novembre 2018 il contribuente, dopo l’acquisizione dell’estratto di ruolo del 25 ottobre 2018, proponeva ricorso lamentando la mancata notifica dell’avviso di accertamento presupposto. Con il ricorso il contribuente contestava la legittimità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e chiedeva l’annullamento di tutte le cartelle di pagamento per mancata notifica dell’avviso presupposto. Dulcis in fundo, oltre alla sospensione delle cartelle, chiedeva di riconoscere la nullità dell’avviso presupposto, con vittoria di spese.

Peccato però che troppi sono i documenti e gli atti che il contribuente ha contestato, a turno, con il ricorso.

I giudici prendono atto delle svariate eccezioni sollevate nel ricorso, sottolineando che raggruppano più atti notificati in tempi alquanto distanziati fra loro, a partire dall’avviso di accertamento risalente al 13 aprile 2015 che il contribuente affermava di non aver mai ricevuto, per giungere fino all’estratto di ruolo acquisito il 25 ottobre 2018.
Pertanto, il collegio di Vercelli dichiara l’inammissibilità del ricorso per l’estratto di ruolo, alla luce della comprovata corretta notifica dell’atto prodromico. Inoltre, i giudici sottolineano che l’impugnazione del contribuente riguardava l'avviso di accertamento del 13 aprile 2015 e che, pertanto, il ricorso era stato proposto tardivamente nei confronti di un atto validamente notificato e non impugnato nei termini canonici di cui all’articolo 21 del Dlgs 546/1992.

La Ctp dichiara l’inammissibilità alla luce della palese e manifesta violazione degli articoli 18, 19 e 21 che sono i capisaldi che reggono il decreto legislativo. Nel caso esaminato, vi era l’assoluta indeterminatezza dell’oggetto della domanda rivolta al giudice e, quindi, non è stato possibile determinare quali fossero le specifiche richieste del contribuente, rivolte al giudice tributario in ordine agli atti impugnati.

Dalla lettura della sentenza è palese che il ricorso fosse meramente interruttivo, cioè privo di motivazione o con motivazione assolutamente generica. Con il ricorso, infatti, deve essere impugnato un singolo atto e non più atti fra di loro discordanti come nel caso in esame. Di certo, un simile contenzioso non poteva chiudersi che con una pronuncia di inammissibilità.

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