Controlli e liti

Stop alla riqualificazione per il prelievo in acconto sui dividendi

di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Le somme prelevate dalla società in acconto su dividendi non possono essere riqualificate dall’amministrazione come compensi degli amministratori, anche se tale distribuzione è avvenuta in contrasto con le disposizioni civilistiche, che vietano la distribuzione di utili senza che vi sia stata una delibera dei soci. A stabilirlo è la Ctp Mantova con la sentenza 29/1/2018 (clicca qui per consultarla).

La decisione
È stata ritenuta infondata la tesi erariale secondo cui la mancata possibilità di distribuire dividendi in acconto, ovvero senza la delibera prevista dall’articolo 2433 del Codice civile, implica che le somme siano erogate a titolo di compensi degli amministratori. È valida la tesi dei contribuenti, secondo cui, anche se risultano violate le norme civilistiche, non viene meno la natura di somme date come utili. E tale circostanza è avvalorata dalla delibera assembleare seppur resa nell’esercizio precedente, attraverso la quale è stata presa la decisione di distribuire riserve di utili sino a un determinato importo.

La vicenda
Nel caso esaminato, due soggetti sono soci di una Srl, nel 2012 prelevano mensilmente somme dai conti della società a titolo di acconto sui dividendi. L’Amministrazione ritiene che tali somme sono state erogate in violazione delle disposizioni civilistiche, ossia in assenza di delibera assembleare che doveva essere resa in sede di approvazione di bilancio, ossia nell’esercizio 2013, e pertanto ritiene le somme percepite come a titolo di compenso. Emette accertamento ai contribuente attraverso, cui viene recuperata maggiore Irpef e relative addizionali relative all’anno 2012. I contribuenti si oppongono con ricorso in Ctp. Anche se è stata violata la disposizione civilistica, le somme hanno la caratteristica di dividendi, come tra l’altro risulta da delibera assembleare del dicembre 2011, ove è indicato che è stata disposta distribuzione di riserva di utili sino a concorrenza dell’importo di 320mila euro.

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