Controlli e liti

Niente ruolo da controllo automatizzato per l’omessa dichiarazione

La sentenza 288/1/2020 della Ctp Enna: doveva essere notificato un avviso di accertamento ex articolo 41 del Dpr 600/1973

di Filippo Cannizzaro

Stop alla cartella di pagamento motivata sul controllo automatizzato se il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi. Ed è valida l’instaurazione del contraddittorio anche se in giudizio il ricorrente evoca solo il concessionario della riscossione. Così la sentenza 288/1/2020 della Ctp Enna (presidente Graffeo, relatore Russo).

La vicenda
Un contribuente riceve a mezzo pec cartella di pagamento relativa al periodo d’imposta 2015 concernente ruolo derivante da procedimento ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973. L’interessato si oppone con reclamo-ricorso nel maggio 2019, evocando in giudizio solo l’ente di riscossione. Contesta, tra gli altri, la pretesa impositiva: il ruolo fondato sul controllo automatizzato e la conseguente cartella di pagamento sono da considerarsi nulli siccome non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2015 (Unico 2016).
Si costituisce parte resistente che sostiene la correttezza del proprio operato e chiede autorizzazione alla chiamata in causa dell’ente impositore.

La decisione
Il collegio siciliano dà ragione al ricorrente. Il decisione si basa sui seguenti punti.
•Dal punto di vista procedurale, è corretta l’instaurazione del contraddittorio. Nel giudizio avverso atti della riscossione il contribuente può evocare indifferentemente tanto l’ente impositore quanto l’ente di riscossione per contestare non solo i vizi propri dell’atto ma anche il merito della pretesa erariale. E il concessionario non deve chiedere autorizzazione al giudice per chiamare in giudizio l’ente impositore, ma provvedervi direttamente a norma dell’articolo 39 del Dlgs 112/1999, perché altrimenti i tempi del processo verrebbero dilatati in violazione dell’articolo 111 della Costituzione.
•Dal punto di vista sostanziale, è incontestato il fatto che il ricorrente abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi: in tale circostanza andava notificato un avviso di accertamento ex articolo 41 del Dpr 600/1973, e non il ruolo da controllo automatizzato.

Di conseguenza la cartella va annullata.

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