Controlli e liti

Stop allo slittamento delle notifiche se la decadenza è prorogata al 2021

La circolare 25/E chiarisce il rapporto tra emergenza e contraddittorio preventivo

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Niente proroga della decadenza di un anno se il termine è posticipato oltre il 31 dicembre 2020: è questa, in estrema sintesi, la risposta dell’agenzia delle Entrate contenuta nella circolare 25/E/2020.

Sia per gli accertamenti cosiddetti «a tavolino» (articolo 5 comma 3 bis Dlgs 218/97) sia per le contestazioni sull’abuso del diritto (articolo 10 bis legge 212/2000), sebbene a diverse condizioni, è previsto uno slittamento del termine di decadenza, con l’obiettivo di consentire il pieno dispiegarsi del contraddittorio preventivo precedente l’atto impositivo.

Più precisamente, per gli accertamenti a tavolino se tra la data di comparizione indicata nell’invito al contraddittorio e quella di decadenza del potere di accertamento intercorrono meno di 90 giorni, c’è una proroga automatica di 120 giorni del termine per la notificazione dell’atto impositivo.

Simile circostanza si verifica per gli accertamenti sull’abuso del diritto, qualora tra la data di ricevimento dei chiarimenti da parte del contribuente (ovvero di inutile decorso del termine assegnato) e quella ordinaria di decadenza del potere di accertamento intercorrano meno di 60 giorni. In questo caso, infatti, il termine di decadenza è prorogato «fino a concorrenza dei 60 giorni». Entrambe le disposizioni, quindi, derogano l’ordinaria decadenza del potere di accertamento, così da consentire il regolare svolgimento del contraddittorio preventivo.

In occasione dei tanti decreti introdotti per fronteggiare l’emergenza Covid, è stato previsto un generalizzato slittamento della notifica degli atti impositivi scadenti al 31 dicembre 2020. Gli uffici, infatti, dovranno emettere i provvedimenti entro fine dell’anno, ma potranno notificarli solo a decorrere dal 2021.

Alla luce di queste disposizioni, è stato richiesto all’agenzia delle Entrate come si conciliano le proroghe automatiche previste per il contraddittorio preventivo, rispetto allo slittamento della notifica al 2021. In particolare, il problema sollevato riguarda l’ipotesi in cui, in applicazione di automatica proroga per lo svolgimento del contraddittorio, il termine ordinario cada oltre il 31 dicembre 2020 e se quindi vada comunque applicato lo slittamento della notifica al 2021.

Nella circolare 25/E/2020 (risposta n. 3.10.5) l’agenzia ha sostanzialmente ritenuto che, ai fini dello slittamento al 2021, occorra verificare la scadenza già prorogata. E quindi se il termine di decadenza prorogato cade nel periodo tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, l’avviso di accertamento per l’abuso del diritto deve essere emesso entro il 31 dicembre 2020 e notificato tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021, beneficiando quindi dello slittamento previsto dal Dl Rilancio.

Se invece il termine di decadenza, dopo l’automatica proroga prevista per il contraddittorio preventivo, cade dopo il 31 dicembre 2020, non opera lo slittamento della notifica al 2021. Per esemplificare, si ipotizzi che un invito al contraddittorio preventivo sia fissato per il 30 dicembre, relativamente ad un’annualità scadente (ordinariamente) il 31 dicembre 2020. In applicazione della proroga automatica di 120 giorni (articolo 5 comma 3 bis Dlgs 218/97), la decadenza spirerà automaticamente il 30 aprile 2021.

Poiché, in applicazione della citata proroga automatica, il termine di decadenza risulterà successivo al 31 dicembre 2020 (appunto il 30 aprile 2021), non è applicabile lo slittamento fino al 31 dicembre 2021. Ne consegue così che tale atto impositivo dovrà essere notificato a pena di decadenza entro il 30 aprile 2021.

Analoga situazione, sebbene con altri termini, si verifica per gli accertamenti relativi ad operazioni considerate in abuso del diritto. In proposito, vale la pena ricordare che l’eventuale notifica tardiva non comporta la nullità di ufficio del provvedimento e pertanto il contribuente dovrà eccepire il vizio nel proprio ricorso.

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