Strada più in salita per la mancata revoca
Le società in regime di trasparenza per le quali il triennio minimo di applicazione del regime si è concluso nel 2016 e che avessero voluto rientrare nel regime ordinario, avrebbero dovuto dichiarare esplicitamente tale volontà nel modello Redditi (quadro OP rigo 11 colonna 2) , barrando la casella 2. Se tale adempimento non è stato eseguito si pone il problema se sia applicabile o meno la remissione in bonis.
Il dubbio nasce dal fatto che l’articolo 7-quater, comma 29, del Dl 193/2016, afferma esplicitamente che per il mancato l’esercizio delle opzioni si applicano le regole della remissione in bonis mentre nulla è affermato con riferimento alla revoca delle medesime. Quindi, in base a un’interpretazione letterale e restrittiva, non potrebbe essere “rimediata” tardivamente. Tuttavia un’interpretazione sostanziale (e preferibile) dell’istituto delle remissione in bonis porta a ritenere che tale rimedio sia applicabile quando una certa scelta è condizionata dall’indicazione nel modello reddituale e, con l’attuale normativa, mentre il rinnovo è tacito, la revoca è subordinata alla barratura della casella nel modello dichiarativo.
La nuova attività
Altra situazione particolare è l’esercizio dell’opzione per il regime di trasparenza da parte di una società che ha iniziato l’attività nel 2017 e quindi non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2017. Se tale società volesse applicare il regime di trasparenza già dal primo esercizio (e per i successivi due) essa dovrebbe utilizzare l’apposito modello telematico predisposto dall’agenzia delle Entrate, compilando la sezione III e inserendo il codice 3 corrispondente all’esercizio dell’opzione. Il modello va presentato entro il termine di invio del modello Redditi: termine scaduto al 31 ottobre 2017. Anche in merito a questa omissione non dovrebbero sussistere particolari controindicazioni a ritenere applicabile l’istituto della remissione in bonis, considerando gli elementi essenziali necessari per il rimedio e cioè che:
• si tratti di un caso in cui l’accesso a un regime sia subordinato a una preventiva comunicazione;
• siano presenti i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento;
• sia effettuata la comunicazione entro i termini della prima dichiarazione utile
• sia versata la sanzione minima.
La stessa situazione sopra segnalata si presenta quando una società abbia eseguito nel 2017 una trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali e voglia applicare il regime di trasparenza già dal primo periodo d’imposta, cioè la seconda frazione del 2017. Il caso è contemplato nella istruzioni al modello telematico secondo cui «il soggetto che ..avendo mutato la forma societaria in essere nell’annualità precedente , esercita l’opzione per il regime della trasparenza fiscale entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale». Nella stessa direzione, peraltro, si era già pronunciata la risoluzione 80/E/2015.