Adempimenti

Strada stretta per i rimborsi Iva comunitari

di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Scade il prossimo 30 settembre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso dell’Iva assolta nel corso del 2017 in un altro Stato membro da un soggetto residente in Italia, ma cadendo di domenica la richiesta può essere presentata entro il 1° ottobre 2018. La trasmissione deve avvenire telematicamente all’agenzia delle Entrate (Centro operativo di Pescara), la quale provvederà entro 15 giorni dalla ricezione all’inoltro allo Stato membro competente; sono previste, tuttavia delle cause ostative, che se si verificano, impediscono l’invio della richiesta all’altro Stato. Il comma 2 dell’articolo 38-bis.1 del Dpr 633/1972, infatti, sancisce che non si dà prosieguo alla domanda qualora l’operatore nel corso del 2017:
•non abbia svolto un’attività d’impresa, arte o professione;
•abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta;
•si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi, si ritiene che lo stesso sia applicabile ai forfettari;
•abbia fruito del regime speciale per i produttori agricoli.

Inoltre, non ha diritto al rimborso chi ha una stabile organizzazione nello Stato membro che dovrebbe restituire l’imposta versata, così come coloro che hanno effettuato nel 2017 operazioni attive in tale paese comunitario, a eccezione di prestazioni di trasporto e di servizi accessori non imponibili o esenti oppure per le operazioni per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario/committente tramite il meccanismo dell’inversione contabile. Per coloro, invece, che operano in pro rata è prevista, inoltre, un’ulteriore comunicazione da effettuare entro l’anno solare seguente, in quanto sono tenuti a trasmettere la nuova percentuale di detrazione, affinché i Paesi membri conoscano l’effettiva detrazione spettante all’operatore italiano.

Le modalità operative per l’invio della richiesta sono state individuate dal provvedimento 53741/2010, il quale ha previsto i seguenti canali di trasmissione:
•i servizi telematici Fisconline o Entratel (direttamente o tramite un intermediario o un soggetto delegato);
•le camere di commercio italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo sancito alla legge 518/1970, e successive modificazioni.
Le informazioni da indicare nella richiesta sono individuate dall’allegato A del provvedimento 1° aprile 2010, ma ogni Paese membro prevede alcune peculiarità che sono state riassunte dall’agenzia delle Entrate in un’apposita tabella reperibile dal sito istituzionale dell’amministrazione finanziaria («tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario»).

Una volta trasmessa l’istanza, l’operatore deve attendere la ricevuta che attesta la ricezione da parte dell’Agenzia, nonché il numero di protocollo assegnato univoco anche per l’altro stato membro. Successivamente saranno rilasciate le seguenti tre ricevute che attestano:
•l’accettazione dell’istanza dallo Stato di stabilimento;
•la ricezione dallo Stato competente ad eseguire il rimborso;
•la decisione sulla richiesta di rimborso dallo Stato competente per il rimborso.

Tutte le ricevute sono disponibili nell’area personale dell’agenzia delle Entrate. Poiché la ricevuta di ricezione è resa disponibile entro 5 giorni dall’invio, si consiglia di attivarsi in tempo per la trasmissione della domanda, in quanto solo in caso di esito positivo la richiesta si considera effettivamente trasmessa.

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