Imposte

Stretta sulla circolazione in sospensione d’imposta per i prodotti soggetti ad accisa

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di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

I destinatari registrati che esercitano attività di depositi commerciali sono tenuti a stringenti obblighi normativi di segregazione fisica e contabile delle merci ricevute.
L’articolo 8 del Testo Unico delle Accise disciplina infatti la figura tipica del destinatario registrato che, insieme al deposito fiscale, è l’obbligato principale tradizionale per il pagamento dell’accisa.
I destinatari registrati, infatti, possono di norma ricevere prodotti in regime sospensivo, potendo soddisfare il debito tributario sorto in capo ad essi il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione soggetti ad imposta. Tale qualifica può essere rivestita anche da soggetti che detengono impianti di stoccaggio di tipo commerciale, ossia quegli operatori che abitualmente commercializzano prodotti che, invece, hanno già assolto il debito di imposta.
Per questi operatori è di recente intervenuta, anzitutto, una modifica normativa di grande impatto, con la Legge di bilancio 2016 che ha novellato parte dell’articolo 8 del Tua, prevedendo che “i prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito”.
La novità normativa ha poi aperto la strada all’Agenzia delle Dogane per l’adozione, con la circolare 8/2017, di un provvedimento di ricognizione dell’intera materia dei destinatari registrati (anche depositi commerciali), che vedono ora ridisegnati i profili oggettivi e soggettivi per l’accesso al sistema di circolazione ad accisa sospesa.
Dal punto di vista oggettivo, i soggetti che intendono mantenere o ottenere la qualifica di destinatario registrato devono dunque dimostrare di svolgere direttamente le operazioni di movimentazione, identificandosi la titolarità dell’autorizzazione con la responsabilità piena e generale della gestione di n impianto.
Detto impianto, poi, deve comprovare di avere adeguati standard di sicurezza e controllo interno (accessi, allarmi, illuminazione, videosorveglianza, perimetri protetti, ecc..), punto questo assai controverso in ragione delle diverse prassi applicative locali, più o meno stringenti.
Ancora, il deposito autorizzato deve separatamente detenere e contabilizzare le merci in sospensione da quelle ad accisa assolta. Anche qui, il rischio di una applicaizone variabile a livello locale è elevato, con la Dogana che però precisa una serie di interessanti criteri di distinzione per area, serbatoio o locale segregato.
Lo stesso vale per i registri, dovendo duplicarsi il carico e lo scarico dei prodotti ad accisa assolta con la contabilizzazione separata di quelli invece in sospensione.
Quanto ai requisiti soggettivi, poi, questi continuano a fondarsi sul principio dell’affidabilità soggettiva, per ora ancora vincolata ai ricorrenti e tradizionali criteri di assenza di procedimenti penali in corso, procedure concorsuali pendenti o violazioni gravi e ripetute alla disciplina delle accise, contestate dalle autorità di controllo.
Un tema interessante, inoltre, attiene al sistema delle garanzie. Il soggetto che intende rivestire la qualifica di destinatario registrato è tenuto alla prestazione di una idonea garanzia. Qui la posizione delle dogane è però particolarmente stringente: la garanzia in questione, infatti, non può essere esonerata o ridotta neppure per i soggetti affidabili e deve ammontare al 100% dell’accisa gravante sui prodotti movimentati, parametrata sulla portata di stoccaggio massimo nelle 48 ore.
Da ultimo, il procedimento amministrativo per l’accesso al regime. Per divenire destinatari autorizzati i soggetti interessati presentano apposita istanza su formulario ad hoc, con provvedimento delle Dogane da notificarsi entro 30 giorni dalla richiesta.

Agenzia delle Dogane, circolare 8/D/2017

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