Imposte

Stretta sull’Ace, a sorpresa l’acconto può ridursi

di Luca Gaiani

Effetti imprevisti sull'acconto Ires 2017 dalla stretta Ace della manovrina di primavera. Per le società che, nell'esercizio 2011, hanno distribuito riserve per importi superiori agli incrementi patrimoniali dello stesso anno, si riduce l’importo da versare a seguito del ricalcolo richiesto dall'artiolo 7 del Dl 50/2017. Per tutti i contribuenti, la rideterminazione dell’acconto, da effettuare senza il supporto dei software dichiarativi, porta con sé un elevato rischio di errore e andrebbe opportunamente eliminata in sede di conversione del decreto.

Ace quinquennale

L’ennesima modifica all’Ace introdotta dal Dl 50/2017, che segue di pochi mesi la stretta prevista dalla legge di Bilancio 2017 e l’impatto dei nuovi principi contabili Oic 2016 (che ancora attende il Dm di attuazione che era previsto per il 30 aprile), comporta la sostituzione di un calcolo incrementale riferito ad una data fissa (31 dicembre 2010) con un conteggio su base quinquennale (31 dicembre del quinto esercizio precedente). La novità, in vigore dal periodo di imposta 2017, tende in generale a penalizzare chi ha realizzato incrementi patrimoniali in anni più lontani, mentre premia le società con patrimonializzazioni più recenti e chi mantiene nel tempo elevate politiche di capitalizzazione.

Il Dl 50/2017, rispolverando una vecchia, cattiva abitudine del legislatore, impone ai contribuenti Ires di rideterminare l’acconto 2017 (da versare a giugno e a novembre) come se le nuove norme fossero già in vigore nel 2016. Occorrerà, con notevole sforzo interpretativo e di calcolo, far slittare indietro di un anno il periodo quinquennale ora previsto dalla norma e determinare virtualmente la base Ace 2016 di conseguenza.

Fuori il 2011

Se la modifica normativa fosse stata introdotta un anno fa, l’Ace del 2016 (dichiarazione Redditi 2017) si sarebbe calcolata escludendo incrementi (utile 2010 a riserva e conferimenti in denaro) e decrementi (rimborsi di capitale e distribuzioni di riserve) eseguiti nel 2011. Inoltre, la sterilizzazione per titoli non partecipativi (introdotta dalla legge 232/2016) si sarebbe riferita al saldo esistente, non già al 31 dicembre 2010, ma al 31 dicembre 2011. Analogo ricalcolo (su questo punto la norma è carente e andrebbe integrata) dovrebbe operarsi con riferimento alle sterilizzazioni antielusive (ad esempio incremento di crediti finanziari a società del gruppo).

Questa complessa serie di operazioni dovrebbe, nelle intenzioni del legislatore, apportare maggior gettito Ires “per cassa” già nel corrente anno. Nel simulare il ricalcolo dell’acconto, diverse imprese si sono però accorte che – sorprendentemente - l’Ires da versare scende rispetto a quella storica. La situazione riguarda in particolare le società che nel 2011 hanno realizzato decrementi patrimoniali (per rimborso ai soci) superiori agli incrementi, con un saldo negativo che erode gli incrementi degli esercizi successivi. Stessa conseguenza si ha per chi al 31 dicembre 2011 ha un saldo di titoli da considerare per la sterilizzazione superiore a quello del 2010.

Acconti al ribasso

In questi casi, l’uscita del 2011 dal conteggio fa dunque aumentare e non diminuire la base Ace, e riduce l’imposta virtuale 2016, comportando un minor versamento nell’acconto di giugno e novembre. La norma, infatti, prevede semplicemente l’obbligo di calcolare l’acconto considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole, senza limitare questa previsione ai casi in cui sorge un maggior versamento. Anche a fronte di questa anomalia, sarebbe opportuno che l’impatto della norma sugli acconti 2017 venisse eliminato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©