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Strutture turistico-ricettive e settore termale: bonus affitti subito spendibile dopo l’ok Ue

Il via libera comunitario sblocca di fatto il pacchetto di modifiche al tax credit introdotte dal Dl Agosto

di Gianluca Dan

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio (Dl 34/2020), è stato esteso dall’articolo 77 del decreto Agosto (Dl 104/2020):
• alle strutture turistico-ricettive, stabilendo che il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50% (se per la stessa struttura turistico-ricettiva sono stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno all’affitto d’azienda, il credito spetta per entrambi i contratti);
• al settore termale;
• al mese di giugno (luglio per le attività stagionali);
• alle strutture turistico-ricettive fino al 31 dicembre 2020.

L’efficacia dell’estensione risultava tuttavia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (in base all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento della Ue) e per questo motivo molti dei beneficiari avevano sospeso il relativo utilizzo. L’autorizzazione della Commissione è arrivata con la decisione n. C(2020) 7595 final del 28 ottobre 2020; pertanto è ora possibile fruire appieno del tax credit.

Prende quindi forma il complesso mosaico determinato dalla sovrapposizione normativa dei vari decreti pandemici (si veda l’articolo di NT+ Fisco del 22 novembre) che consentono ad oggi - ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 - di fruire del credito d’imposta, nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (ridotto al 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività).

L’articolo 77 del Dl Agosto 104/20 aumenta il tax credit al 50% per le strutture turistico-ricettive stabilendo inoltre che, qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti. Viene pertanto meno, per le strutture turistico-ricettive, la previsione che nell’azienda concessa in affitto vi sia la presenza di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività: condizione che rimane per i soggetti diversi dalle imprese turistico-ricettive.

L’articolo 77 citato estende il credito d’imposta al settore termale stabilendo che le imprese del settore possono fruire dell’agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Pertanto le strutture termali, assieme a quelle alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator sono destinatarie del credito d’imposta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e compensi conseguiti nel periodo d’imposta precedente.

Il limite di 5 milioni di euro è invece considerato dall’articolo 28, comma 3-bis, del Dl Rilancio 34/2020 come spartiacque per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio:
• quelle con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 possono fruire del tax credit al 60%, per i canoni di locazione degli immobili, e al 30%, per gli affitti d’azienda;
• quelle con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, invece, vedono il credito d’imposta ridotto a un terzo: rispettivamente, al 20 e al 10 per cento.

Il solo credito d’imposta del 60% previsto per gli immobili, e non quello derivante dall’affitto d’azienda, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Per quanto riguarda gli enti non commerciali, la disposizione è applicabile anche nel caso in cui gli immobili locati, sempre diversi da quelli ad uso abitativo, siano utilizzati ai fini dell’attività istituzionale. Tale ultimo requisito potrà essere verificato dall’esame dell’atto costitutivo o dello statuto della singola associazione o ente. Nel caso in cui l’ente non commerciale svolga, nel medesimo immobile, anche attività commerciale, il credito d’imposta sarà attribuito in relazione al canone di locazione afferente alle due sfere (istituzionale e commerciale) e nel rispetto dei differenti requisiti individuati dalla norma (compreso quello, per la sfera commerciale, di non aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto un calo del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019).

L’articolo 77 modifica infine il comma 5 dell’articolo 28 del Dl 34/2020 stabilendo che il credito d’imposta, per tutte le fattispecie sopra indicate, spetta anche per il mese di giugno e per le attività stagionali per il mese di luglio mentre le imprese turistico-ricettive potranno fruirne fino al 31 dicembre 2020.

La nuova formulazione del comma 5 prevede pertanto che il tax credit è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Per le imprese turistico-ricettive, il credito d’imposta spetta fino al 31 dicembre 2020.

I soggetti locatari esercenti attività economica possono usufruire del credito d’imposta a condizione che vi sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Quest’ultima condizione non è necessaria per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Le modifiche dei decreti Ristori
A seguito dell’emanazione del Dpcm 24 ottobre 2020 è stato adottato il decreto Ristori (Dl 137/2020), con il quale si estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dall’articolo 28 del Dl Rilancio alle imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 1 al decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Per quest’ultima fattispecie si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 28 del Dl 34/2020 quali la riduzione del fatturato nei mesi di riferimento e le varie percentuali del 60%, 50%, 30%, 20% e 10% a seconda della specifica agevolazione applicabile.

Da ultimo è intervenuto il Dpcm 3 novembre 2020 che ha individuato le zone gialle, arancioni e rosse ed è stato emanato il decreto Ristori-bis (Dl 149/2020), che concede il credito d’imposta, sempre per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre e indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, alle imprese operanti nell’allegato 2 al decreto e alle agenzie di viaggio e tour operator (codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12) che hanno la sede operativa nelle zone rosse.

Utilizzo del tax credit
Il credito d’imposta calcolato per la singola mensilità può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, con il modello F24, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

In luogo dell’utilizzo diretto il tax credit può essere ceduto, anche parzialmente, fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 122 del Dl 34/2020, ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il provvedimento delle Entrate del 1° luglio 2020 ha individuato le modalità di attuazione.

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Il tax credit locazioni e affitto d’azienda concorre assieme alle altre agevolazioni usufruite per fronteggiare la pandemia da Covid 19, quali l’esonero dal versamento del saldo Irap o della seconda rata Imu per il settore turismo e spettacolo, il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro e altri ancora, al limite di 800mila euro di aiuti di Stato, ridotto a 120mila euro per il settore della pesca e a 100mila euro per il settore agricolo, stabilito dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modifiche.