Finanza

Studi associati e fondo perduto: dalle Entrate un «sì» implicito

Il principio dettato per le Stp e i soci dipendenti può valere anche per le associazioni professionali

Perimetro soggettivo di applicazione del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del Dl Rilancio da tracciare non senza difficoltà anche dopo il varo della recente circolare 15/E delle Entrate.

Molto complessa è la posizione relativa alle associazioni professionali. L'Agenzia, nella circolare 15/E, ha espressamente detto che le associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir che esercitano arti e professioni – producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del Tuir – rientrano nel perimetro applicativo del contributo a fondo perduto.

Secondo la Corte di cassazione (sentenza 13 aprile 2007 n. 8853), gli studi professionali associati, per quanto privi di personalità giuridica, sono un'aggregazione di interessi ai quali la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione dei rapporti giuridici. Al punto che, secondo la Corte, possono stare in giudizio nella persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza.

Il tema è che gli associati di questi soggetti collettivi sono nella stragrande maggioranza gli stessi che individualmente sono esclusi dal contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 in quanto professionisti “ordinistici”.

Le Entrate nella circolare 15/E in relazione allo svolgimento dell'attività professionale in forma collettiva affrontano il solo caso delle società tra professionisti (Stp) affermando l'ammissibilità al contributo di queste società anche se i soci rientrano nella causa di esclusione, in quanto esse dichiarano un reddito d'impresa.

Nulla si dice, invece, nelle ben più diffuse situazioni in cui i professionisti (esclusi personalmente dal bonus) partecipano gli studi associati.

Stando all'impostazione della circolare si dovrebbe concludere per l'ammissibilità al contributo anche degli studi associati in base alla constatazione che secondo le Entrate le esclusioni “individuali” non sono di ostacolo per il bonus al soggetto partecipato.

Il caso più evidente sdoganato in tal senso è quello dei soci “dipendenti”, ed in quanto tali esclusi, che non impediscono l'accesso al contributo a fondo perduto alla società partecipata.

Resta, comunque, un sistema sperequato nel quale la forma scelta per svolgere l'attività professionale diventa l'elemento dirimente per consentire o meno l'accesso al contributo. La qual cosa non è ammissibile per cui sul tema occorre intervenire in sede di conversione in legge del Dl.


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