Controlli e liti

Studi di settore, anomalie corrette con l’integrativa

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di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Anomalie sugli studi di settore correggibili con la dichiarazione integrativa. A ribadirlo è la circolare numero 20/E/2017 di ieri, con la quale l’Agenzia delle entrate, detta le linee guida per la gestione delle comunicazione di anomalia inviate con riferimento al triennio d’imposta 2013-2015. La circolare riepiloga altresì le principali novità dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2016, riassumendo quanto già reso noto con le istruzioni approvate con il provvedimento del 31 gennaio scorso, e nei precedenti comunicati stampa, con cui è stata annunciata la semplificazione dei modelli di compilazione (circa 5.200 righi in meno rispetto al 2015), e la riduzione del numero di studi applicabili grazie agli accorpamenti previsti (193 modelli contro i 204 dello scorso anno).

Modalità di comunicazione

In relazione alle modalità di inoltro delle comunicazoni di anomalia viene specificato che, per i contribuenti che in Unico 2016 non hanno incaricato l’intermediario a ricevere la comunicazione telematica, è stato inviato un messaggio sull’indirizzo di posta elettronica certificata, dove viene comunicata l’anomalia, il cui contenuto è però consultabile solo dal cassetto fiscale del singolo contribuente.

Per i contribuenti che in Unico 2016 hanno invece chiesto di inviare le comunicazioni all’intermediario, la relativa missiva, oltre a essere stata pubblicata nel cassetto fiscale, è stata inviata all’intermediario tramite il canale Entratel.

La correzione

Si tratta anche quest’anno di ben 70 diverse tipologie di comunicazioni che mettono in evidenza gravi incongruenze nella gestione dei dati, o errori nella compilazione dei modelli.

Tali comunicazioni relative al triennio 2013-2015 hanno la duplice finalità di stimolare la corretta compilazione dei modelli 2017 (con riferimento al periodo d’imposta 2016), nonché nel caso in cui il contribuente riconosca gli errori rilevati, di correggerli mediante il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Da quest’anno, nelle comunicazioni inviate, viene indicato un codice atto in alto a destra di ogni singola comunicazione, che dovrà essere riportato dal contribuente nel modello F24 per versare gli importi eventualmente dovuti a seguito di ravvedimento operoso.

I rischi

Qualora la specifica anomalia intercettata dall’Agenzia, sia invece il frutto di un comportamento fiscalmente lecito del contribuente, non è necessario ricorrere alla dichiarazione integrativa, ma è consigliabile ricorrere comunque al software «Comunicazioni anomalie 2017», scaricabile dal sito, www.agenziaentrate.gov.it (sezione “Studi di settore – parametri e indici sintetici di affidabilità fiscale”) per fornire, in forma descrittiva gli opportuni chiarimenti.

In caso contrario infatti, la circolare specifica che con riferimento alle comunicazioni in argomento saranno svolte analisi centralizzate al fine di segnalare alle strutture operative, distinti per livello di rischio, i nominativi dei soggetti che non hanno modificato il proprio comportamento dichiarativo, né fornito elementi di risposta all’Amministrazione.

La circolare n.20/E/17 dell’agenzia delle Entrate

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