Controlli e liti

Studi di settore, al giudice tributario la verifica delle giustificazioni in presenza di un grave scostamento

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di Laura Ambrosi

In presenza di un grave scostamento del risultato di Gerico è il giudice tributario a dover verificare le giustificazioni prodotte dal contribuente. Solo così si può confermare la fondatezza della pretesa. A precisarlo è la sentenza 7639/2017 della Cassazione depositata ieri .

L’agenzia delle Entrate ha notificato alcuni avvisi di accertamento ad un medico per rettificare induttivamente il reddito dichiarato in più esercizi. I maggiori ricavi erano stati determinati mediante l’applicazione degli studi di settore, dopo la necessaria instaurazione del contraddittorio. I provvedimenti sono stati impugnati dalla contribuente e, in grado di appello, veniva confermata la loro legittimità. In particolare la Ctr ha ritenuto che l’ufficio avesse considerato i dati statistici desunti da Gerico come indizi, relazionati ad ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti. La professionista ha proposto così ricorso per Cassazione, lamentando sostanzialmente, un’omessa valutazione delle giustificazioni prodotte.

Innanzitutto i giudici di legittimità hanno affermato che l’ accertamento standardizzato con parametri o studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente a pena la nullità dell'accertamento stesso. In tale sede, è facoltà del contribuente provare senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto per giustificare lo scostamento dei risultati rispetto ai valori dichiarati. Il Fisco, però, è legittimato a procedere ad accertamento induttivo solo in presenza di uno scostamento rilevante, ossia una grave incongruenza tra i risultati.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, però, la Ctr aveva omesso di esaminare gli elementi con cui il contribuente aveva giustificato l’incongruenza ovvero di illustrare le ragioni dell’irrilevanza probatoria in favore del contribuente.

La decisione assume rilievo poiché non di rado i giudici di merito hanno ritenuto la grave incongruenza con i risultati di Gerico, elemento di per sé sufficiente a giustificare la pretesa

Alla luce del chiarimento offerto, invece, tale divergenza di risultato se da un lato può pure legittimare l’accertamento induttivo dell’ufficio, dall’altro impone al giudice di verificare le prove a sostegno della tesi difensiva e di motivare il rigetto.

Sempre sugli studi di settore, un’ altra sentenza depositata ieri (7627/2016) ha confermato che tali accertamenti standardizzati sono frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuente. Pertanto è corretta l’ applicazione retroattiva dello strumento più recente , poiché deve essere considerato più affinato e più affidabile. Così è stato annullato un accertamento fondato sui parametri, poiché il contribuente era congruo secondo il risultato del più evoluto studio di settore.

Cassazione, sentenza 7639/2017

Cassazione, sentenza 7627/2017

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