Studi di settore, al giudice tributario la verifica delle giustificazioni in presenza di un grave scostamento
In presenza di un
L’agenzia delle Entrate ha notificato alcuni avvisi di accertamento ad un medico per rettificare induttivamente il reddito dichiarato in più esercizi. I maggiori ricavi erano stati determinati mediante l’applicazione degli studi di settore, dopo la necessaria instaurazione del contraddittorio. I provvedimenti sono stati impugnati dalla contribuente e, in grado di appello, veniva confermata la loro legittimità. In particolare la Ctr ha ritenuto che l’ufficio avesse considerato i dati statistici desunti da Gerico come indizi, relazionati ad ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti. La professionista ha proposto così ricorso per Cassazione, lamentando sostanzialmente, un’omessa valutazione delle giustificazioni prodotte.
Innanzitutto i giudici di legittimità hanno affermato che l’
Nel caso esaminato dalla Cassazione, però, la Ctr aveva omesso di esaminare gli elementi con cui il contribuente aveva giustificato l’incongruenza ovvero di illustrare le ragioni dell’irrilevanza probatoria in favore del contribuente.
La decisione assume rilievo poiché non di rado i giudici di merito hanno ritenuto la grave incongruenza con i risultati di Gerico, elemento di per sé sufficiente a giustificare la pretesa
Alla luce del chiarimento offerto, invece, tale divergenza di risultato se da un lato può pure legittimare l’accertamento induttivo dell’ufficio, dall’altro impone al giudice di verificare le prove a sostegno della tesi difensiva e di motivare il rigetto.
Sempre sugli studi di settore, un’ altra sentenza depositata ieri (7627/2016) ha confermato che tali accertamenti standardizzati sono frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuente. Pertanto è corretta l’
Cassazione, sentenza 7639/2017
Cassazione, sentenza 7627/2017