Studi di settore, l’adeguamento non è revocabile in contenzioso
Entro il 2 luglio (in quanto il 30 giugno cade di sabato), oppure entro il 20 agosto 2018 (grazie anche al differimento previsto per il periodo feriale, con la maggiorazione dello 0,4%), per i soggetti con periodo di imposta “solare” dovranno essere effettuati i versamenti del saldo 2017 e del primo acconto 2018 e, quindi, sta per scattare anche l’ora delle scelte opzionali per l’eventuale adeguamento spontaneo al risultato dell’elaborazione dei dati degli studi di settore/parametri, giunti in questa tornata dichiarativa all’atto conclusivo della loro storia per lasciare il passo dal prossimo anno ai nuovi Isa.
Adeguarsi alla determinazione di Gerico rappresenta una mera facoltà esercitata all’esito di una valutazione complessiva sulla convenienza della scelta (ad esempio per ottenere l’esclusione dalla disciplina delle società di comodo o il regime premiale per i soggetti congrui e coerenti), ma, come ricordato anche dalla Cassazione nell’ordinanza 14550/2018 ( clicca qui per consultarla ), l’opzione di incrementare i ricavi/compensi realmente conseguiti, con la quota fittizia stimata dal software fino a raggiungere il livello di congruità, è una manifestazione di volontà da ben ponderare prima di esercitarla, poiché l’adeguamento agli studi di settore/parametri non sarà poi più revocabile in contenzioso (se non in caso di errore “scusabile” secondo i presupposti dell’articolo 1427 del Codice civile).
Allo stesso tempo, sarà complicato poter successivamente eccepire in giudizio la sussistenza di errori compilativi nei modelli dichiarativi (ad esempio in relazione al valore erroneo dei beni strumentali e/o ad errori relativi alle spese per l’acquisto di servizi che avessero determinato l’adeguamento a un reddito tassabile più elevato).
Accogliendo, infatti, il ricorso dell’agenzia delle Entrate e confermando definitivamente la pretesa recata da una cartella di pagamento impugnata, la Cassazione ha confermato che, ferma la generale emendabilità delle dichiarazioni fiscali quali dichiarazioni di scienza, le manifestazioni di volontà contenute nell’adeguamento ai parametri/studi di settore non sono ritrattabili e, quindi, il Fisco può sempre pretendere il pagamento dei versamenti insufficienti rispetto al reddito risultante dall’adeguamento dichiarato, ancorché erroneo.
In realtà, dal tenore letterale del vigente ultimo periodo dell’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998, il legislatore non sembrerebbe aver in alcun modo discriminato la qualificazione delle correzioni dichiarative tra quelle che modificano esternazioni di scienza e quelle che mutano l’esercizio di opzioni, ma la giurisprudenza di legittimità ha ormai consolidato l’orientamento che nega la ritrattabilità delle opzioni di natura negoziale, accrescendo, quindi, la necessità di prestare grande attenzione nella fase dichiarativa di queste informazioni.
Rimane, tuttavia, fermo che mentre i giudici di legittimità hanno inibito la possibilità di revocare in sede contenziosa le manifestazioni di volontà opzionali, tale modifica rimane invece ben possibile, come confermato anche dalla parte motiva della citata ordinanza, tramite una dichiarazione integrativa prodotta, ai sensi dell’articolo 2 del Dpr 322/1998, prima dell’avvio della fase giurisdizionale ed anche nei termini ora ampliati dal Dl 193/2016.
Cassazione, ordinanza 14550/2018