Imposte

Subholding familiare: la scissione non è elusiva

Via libera delle Entrate per le minusvalenze non rilevanti ai fini Irap

di Alessandro Germani

Non è elusiva una complessa riorganizzazione familiare strutturata con un conferimento di partecipazioni in una subholding e successiva scissione non proporzionale. È questa la risposta n. 248 dell’Agenzia, che merita di essere analizzata.

Le società Alfa e Beta raggruppano due rami di una stessa famiglia, con a capo due fratelli e i rispettivi figli. Le due holding posseggono al 50% ognuna otto società di gestione immobiliare e altre società (due destinate a essere liquidate e un service amministrativo). I due rami familiari hanno una visione di business differente, più dinamico l’uno e più statico l’altro. Si è dunque deciso di operare mediante:

• il conferimento da parte di Alfa e Beta di tutte le immobiliari in una subholding di nuova costituzione, detenuta al 50% dalle conferenti e amministrata da un Cda formato da tre membri (un esponente per famiglia e un professionista indipendente);

• la scissione totale non proporzionale della subholding in due beneficiarie (delle partecipazioni) detenute rispettivamente da Alfa e Beta.

Secondo l’istante il conferimento nella subholding seguirebbe il regime dello scambio di cui all’articolo 177, comma 2, del Tuir. Nessuna delle società coinvolte nell’operazione beneficia della Pex (articolo 87 del Tuir) in quanto le immobiliari difettano della commercialità (comma 1, lettera d), così come le conferenti e la subholding conferitaria in quanto holding (comma 5). Il conferimento genera in capo ad Alfa e Beta una minusvalenza indeducibile, mentre la successiva scissione della subholding comporterà che l’intero suo patrimonio verrà assegnato a due beneficiarie di nuova costituzione in ragione del 50% ciascuna, senza conguaglio in denaro.

L’Agenzia premette la considerazione per cui resta sindacabile la scissione totale non proporzionale qualora conducesse a una distribuzione sperequata dei valori economici relativi alle partecipazioni da attribuire a ciascun socio unico delle due beneficiarie della scissione, rispetto ai valori economici delle partecipazioni originariamente detenute da ciascuno di essi.

Secondo l’Ufficio l’operazione, trattandosi di conferimento di partecipazioni di collegamento, integrerebbe la fattispecie dell’articolo 175, comma 1, del Tuir e non dell’articolo 177 comma 2 richiamato dal contribuente. Al di là del fatto che le due operazioni sono sovrapponibili, la scelta sembrerebbe doversi invece liberamente demandare al contribuente nell’atto. Inoltre va notato che la speciale disciplina, prevista dal comma 2 dell’articolo 175 (e richiamata anche dal comma 3 dell’articolo 177) che disinnesca il realizzo controllato a favore della tassazione a valore normale del conferimento quando l’obiettivo è quello di sostituire delle partecipazioni non Pex con altre Pex, non parrebbe applicabile al caso di specie, in cui tutte le partecipazioni sono comunque prive di tale requisito.

Circa l’indeducibilità delle minusvalenze l’Agenzia richiama la risoluzione 38/E/12, in linea con quanto affermato nel recente principio di diritto n. 10 dello scorso 28 luglio. Le Entrate concludono dando semaforo verde all’operazione in quanto non abusiva, non rilevando poi le minusvalenze ai fini Irap ed essendo il conferimento e la scissione assoggettati a registro e ipocatastali in misura fissa. La pronuncia è sulla scia della n. 148 del 20 maggio 2019, che valorizzava la genuinità delle finalità, a differenza invece della n. 30 dell’8 ottobre 2018 , la quale stigmatizzava il numero superfluo di operazioni (sulla scia della n. 242 del 5 agosto scorso).

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