Subito tassato l’apporto al trust
La destinazione di un patrimonio al vincolo del trust è soggetta a imposta di donazione se è effettuata mediante un atto dotato di effetto traslativo (è ciò che tipicamente accade quando il disponente trasferisce il patrimonio in questione al trustee): lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 13626 del 30 maggio 2018.
Si tratta di una decisione che probabilmente spegne, in modo definitivo, la speranza che la tassazione dell’apporto patrimoniale al trustee di un trust si abbia non già al momento dell’intestazione al trustee dei beni vincolati in trust (come vuole l’Agenzia delle entrate: circolari 48/E/2007 e 3/E/2008), ma al momento di attribuzione del patrimonio del trust dal trustee ai soggetti beneficiari del trust stesso (come sancito nella grande maggioranza delle sentenze emanate dalle corti di merito).
L’accennata speranza si era originata con la sentenza di Cassazione n. 21614/2016, la quale, individuando il presupposto dell’imposta di donazione nel momento di attribuzione del patrimonio del trust dal trustee ai beneficiari, si era schierata in modo diametralmente opposto rispetto alla categorica serie di precedenti pronunce della Cassazione medesima nelle quali il presupposto impositivo per l’applicazione dell’imposta di donazione era stato invece individuato nell’istituzione stessa del vincolo di destinazione.
La sentenza n. 13626/2018 comunque non pare del tutto smentire la sentenza n. 21614/2016, in quanto distingue il caso dell’istituzione del vincolo di destinazione contemporaneo a un effetto traslativo dal caso dei vincoli di destinazione che «hanno solo portata destinatoria con conseguente effetto di segregazione (...) del bene, il quale rimane però nel patrimonio del disponente».
Quest’ultima espressione evidentemente allude al caso del trust auto-dichiarato, vale a dire il trust (il quale è, peraltro, a fortissimo rischio di esser ritenuto simulato o inesistente sotto il profilo civilistico) che il disponente origina nominando se stesso quale trustee e, con ciò, segregando una parte del suo patrimonio (quella vincolata in trust) rispetto al restante suo patrimonio “generale”. Ebbene, in quest’ultimo caso, non essendosi in presenza di un effetto traslativo, l’imposta di donazione – secondo la Cassazione n. 13626/2018 – non scatterebbe. Tornando al fulcro del problema, e cioè al tema che il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione è ora, di nuovo, individuato dalla Cassazione nell’apporto di beni dal disponente al trustee (con contestuale loro vincolo in trust), tale conclusione viene motivata dalla considerazione che l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione è «un’imposta nuova», con «connotati peculiari e disomogenei».
Corte di cassazione – Sentenza 13626/2018