Imposte

Dta in crediti d’imposta con iter accelerato ma trasformazione consentita una sola volta

Un emendamento alla Camera al Dl 18/2020, non ancora aprovato, permette la conversione già alla cessione della perdita

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di Marco Piazza e Fabrizio Sala

Un emendamento parlamentare all’articolo 55 del decreto Cura Italia (come anticipato dall’articolo di Marco Mobili sul Sole 24 Ore), ancora in corso di approvazione alla Camera, conferma che la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le imposte anticipate corrispondenti a perdite fiscali ed eccedenze Ace non ancora utilizzate per le società che cedono crediti verso debitori inadempienti entro il 31 dicembre 2020 opera dalla data di efficacia giuridica della cessione e non dal periodo d’imposta successivo, come del resto risultava dalla relazione tecnica al decreto.

Peraltro, nella notte tra martedì e mercoledì è saltato l’accordo politico nella maggioranza, e quindi si andrà in Aula senza modifiche al testo, in attesa del voto.

Ricordiamo che la trasformazione è consentita per le Dta corrispondenti (ad esempio, 24%) al minore importo fra: perdite fiscali ed eccedenze Ace non utilizzate, anche se non iscritte in bilancio, e 20% del valore nominale dei crediti ceduti , valevoli per un ammontare massimo di due miliardi.

La novità
La trasformazione è condizionata all’esercizio – entro l’esercizio in corso a quello in cui ha effetto la cessione dei crediti – di un’opzione che comporta il pagamento di un canone annuo (deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap nell’esercizio in cui avviene il pagamento) dell’1,5% commisurato alle Dta effettivamente trasformate (non quindi quelle potenzialmente trasformabili) in crediti d’imposta. L’opzione ha efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello della cessione. È ora chiaro che questa disposizione (che ha creato non poche incertezze) si riferisce solo alla decorrenza del canone. La norma fa riferimento all’articolo 11 del Dl 59/2016 che consente di dedurre dalla base di calcolo le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell’esercizio precedente.

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione (non produttivi di interessi) potranno essere: utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione orizzontale nel modello F24 (articolo 17 del Dlgs 241/1997); ceduti infragruppo o a terzi (articolo 43-bis e 43-ter del Dpr 600/73)o chiesti a rimborso.

A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti: le perdite fiscali relative alle Dta trasformate non possono essere computate in diminuzione dei redditi imponibili, come pure le eccedenze Ace relative alle Dta trasformate non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta.

Gli altri chiarimenti
L’emendamento contiene altri importanti chiarimenti. Già l’originario decreto escludeva che le cessioni di crediti infragruppo potessero avere efficacia ai fini della trasformazione. Ora viene ulteriormente specificato che nel caso in cui uno stesso credito sia ceduto più volte, la trasformazione possa essere fruita una sola volta. Ciò significa che una società che abbia acquistato un credito per il quale in cedente abbia già fruito dell’agevolazione, non potrà, cedendo a sua volta il credito a terzi, fruirne per la seconda volta.

Tuttavia, una società che abbia, per esempio, acquistato il credito nel 2019 oppure abbia acquistato il credito da un soggetto non societario cedendo a sua volta il credito avrà diritto di computare la cessione nel plafond di calcolo perché il primo cedente non ha potuto fruire del beneficio. Per le cessioni di crediti precedentemente acquistati, tuttavia, per «valore nominale» si intende il valore di acquisto del credito. La base di calcolo, quindi sarà ridotta. Si continua invece ad assumere il valore nominale originario nel caso di cessione di crediti infragruppo nell’assunto che queste cessioni non comportano la trasformabilità delle Dta in credito di imposta. Il che dovrebbe consentire la riallocazione infragruppo dei crediti in capo alle società del gruppo con Dta trasformabili.

L’efficacia giudicia ed economica
Particolarmente importante la precisazione che la trasformazione può essere effettuata dalla data di efficacia giuridica della cessione e non dalla data di efficacia economica. La relazione precisa che «non rileva, quindi, ad esempio, la data di derecognition contabile del credito».

Ciò significa che, ad esempio, la cessione è valida anche se effettuata pro solvendo e non pro soluto. Come pure, nel caso delle cartolarizzazioni non rileva che a fonte di una parte della cessione il cedente abbia ricevuto titoli junior. Inoltre, in molti casi i contratti di cessione prevedono una data di effetto giuridico non coincidente con quella di effetto economico.

Il consolidato fiscale
L’emendamento detta anche regole nel caso in cui il cedente partecipi a un consolidato fiscale. In questo caso, per la società che cede i crediti , rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell’articolo 118 del medesimo testo unico. Nel caso in cui il trasferimento delle perdite della cedente al consolidato sia già avvenuto sarà, quindi necessario, modificare il contratto di consolidato per regolare nuovamente i rapporti fra le società interessate. Disposizioni specifiche sono previste anche nel caso di adesione al regime di trasparenza fiscale.

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