Contabilità

Subito utilizzabili i nuovi modelli e schemi di bilancio

Tempi diversi per adeguare alle nuove regole bilancio d’esercizio e bilancio sociale. Obbligatoria a seconda della natura dell’ente la nomina dell’organo di controllo

di Gabriele Sepio

In vista dell’operatività del Registro (Runts) per molti professionisti diventa fondamentale districarsi nell’ambito del regime transitorio. Alcuni nodi da sciogliere riguardano le scadenze previste per gli enti del Terzo settore (Ets) a partire da quest’anno. Proviamo a rispondere ad alcuni dei quesiti più ricorrenti.

1. Per il bilancio 2020 è già obbligatorio utilizzare i nuovi schemi approvati dal ministero del Lavoro con Dm del 5 marzo 2020?

A rigore, l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio secondo i modelli standard e i nuovi schemi scatta a partire dall’esercizio 2021. È lo stesso Dm del 5 marzo 2020 a prevederlo rilevando come le disposizioni recate nel documento si applicano alla redazione del bilancio relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto. Pertanto, per quest’anno Onlus, associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato (Odv), già Ets nel periodo transitorio, approveranno il bilancio seguendo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa di riferimento. Attenzione ciò non toglie la possibilità di decidere di adottare sin da subito i nuovi schemi di bilancio adattati alle realtà di riferimento. Per gli enti che non hanno ancora la qualifica di Ets e che l’acquisiranno con l’iscrizione al Registro unico nazionale (Runts), in mancanza di chiarimenti, l’obbligo di approvazione del bilancio d’esercizio secondo i nuovi schemi dovrebbe comunque scattare dal 2022 anche in considerazione dei tempi previsti per l’operatività dello stesso. Infatti dalle ultime dichiarazioni rilasciate dal ministero del Lavoro il Registro dovrebbe entrare in funzione non prima di luglio.

2. Da quando scatta l’obbligo del bilancio sociale? E quali sono gli enti che devono provvedervi?

Per il bilancio sociale il discorso è un po’ diverso. Il Decreto ministeriale con cui sono state approvate le linee guida, infatti, è del 2019 con la conseguenza che già dal 2020 Onlus, Odv e Aps che hanno entrate superiore ad 1 milione di euro sono obbligate a redigere tale documento secondo i criteri fissati dal Dm del 4 luglio 2019. Per le imprese sociali, invece, il bilancio sociale è sempre obbligatorio e come precisato dallo stesso ministero del Lavoro (nota 5176/2021) saranno tenute a predisporre il documento anche quelle imprese che si sono costituite nel corso d’anno. In questa ipotesi dovranno provvedervi per la sola frazione di anno di riferimento. Un principio, che dovrebbe altresì trovare applicazione anche per gli Ets che decideranno di accedere al Runts. In tale ipotesi, infatti, in presenza dei requisiti previsti dal Codice, dovrebbe scattare l’obbligo di redazione del bilancio sociale per la sola parte dell’anno in cui l’ente abbia assunto la qualifica di Ets. Pertanto, considerato che il Registro potrebbe essere operativo da luglio, si potrà tenere conto della sola frazione d’anno in cui viene acquisita la qualifica.

Per quanto concerne, invece, l’obbligo di deposito del bilancio sociale entro il 30 giugno presso il Runts tale adempimento dovrebbe scattare dall’anno prossimo atteso che il Registro dovrebbe essere operativo non prima di luglio. Tuttavia, gli Ets soggetti a tale obbligo dovranno comunque provvedere a pubblicare il documento sul proprio sito internet.

3. Da quale esercizio diventa obbligatoria la nomina dell’organo di controllo?

La questione è legata all’efficacia dell’articolo 30 del Codice (Cts) che deve considerarsi di immediata applicazione. Per verificare quando la nomina di tale organo sia obbligatoria occorre distinguere a seconda della forma giuridica assunta dall’ente. Per Onlus, Odv e Aps in forma associativa, l’obbligo è scattato già dall’approvazione del bilancio di esercizio 2019 in caso di superamento di almeno due dei limiti previsti dall’articolo 30 negli esercizi 2018-2019 (Nota 11560/2020). Per le Fondazioni, in cui la nomina è sempre obbligatoria, l’adempimento scatta a seguito di adeguamento statutario. Per gli Ets di nuova costituzione con l’accesso al Runts, l’obbligo scatta dal secondo esercizio successivo a quello di iscrizione.

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