Processo tributario, sufficiente la pretesa dell’atto impositivo
Secondo la Cassazione, nel processo tributario il principio di non contestazione non comporta per l’amministrazione, a fronte dei motivi di impugnazione del contribuente, un onere di allegazione ulteriore
Nel processo tributario, in cui viene impugnato un atto contenente una pretesa fiscale, il principio di non contestazione non comporta a carico dell’Amministrazione, a fronte dei motivi di impugnazione del contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto preteso con l’atto impositivo. Si tratta infatti di un atto preesistente al processo in cui i fatti costitutivi sono già stati allegati in modo difforme da quanto ritenuto dal contribuente in sede giudiziale. Così la Cassazione con la sentenza 16984 depositata il 14 giugno. In sintesi, dopo una doppia soccombenza nei gradi di merito, per una rettifica antielusiva (articolo 37 bis Dpr 600/1973) in tema di tassazione di dividendi madre/figlia, una società ricorreva in Cassazione invocando, tra l’altro, rispetto a determinate vicende (percentuale di partecipazione, durata della partecipazione e nazionalità della partecipata) il principio di non contestazione.
In base all’articolo 115 del Cpc, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e dal pm nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite. Così i fatti allegati da una parte, e non specificamente contestati dalle altre parti, non hanno bisogno di essere provati operando la non contestazione, quale deroga alla regola dell’onere della prova.
Negli anni la Suprema Corte, pur ritenendo applicabile tale principio anche nel processo tributario, non ha manifestato sempre un orientamento univoco circa la sua concreta operatività. Recentemente (sentenza 13733/2023) è stato ritenuto che la non contestazione, avendo per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (in tal senso anche Cassazione 35037/2021 e 6172/2020). È stato poi evidenziato (da ultimo Cassazione 34707/2022) che la non contestazione opera sul piano della prova, e nel processo tributario non elide l’altro principio secondo cui la mancata presa di posizione sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente, non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali motivi sostanziano, né determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati.
Ora la Cassazione, dopo aver ribadito, condivisibilmente, che nel processo tributario la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) non può sostanziarsi soltanto su affermazioni, ha ritenuto che, in analogia a quanto accade nel processo di opposizione all’esecuzione, rispetto all’espropriazione forzata (alla cui base è posto un titolo a fondamento della pretesa creditoria), il principio di non contestazione non comporta per l’Amministrazione, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto preteso con l’atto impositivo. Si tratta a questo punto di comprendere se, in presenza di allegazioni documentali (e non affermazioni), non smentite dall’Ufficio, possa applicarsi tale principio. In difetto, sarebbe interessante conoscere quando, in concreto, il contribuente possa invocare la non contestazione nel processo tributario.