Adempimenti

Sugar tax sul potere edulcorante. Esigibilità con la cessione

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di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

L'approvazione definitiva della legge di Bilancio 2020 introduce la sugar tax, la nuova imposta di consumo per bevande analcoliche e succhi di frutta contenenti edulcoranti aggiunti. Per questi prodotti, i soggetti obbligati dovranno identificarsi presso l'autorità doganale, procedere con un complesso calcolo dell'imposta, dichiarandola e versandola mensilmente, pena l'applicazione di rilevanti sanzioni amministrative.

Con il decreto attuativo da emanarsi entro agosto 2020, saranno definiti i contorni della nuova imposta sul consumo di bevande “edulcorate”, intendendo per tali non solo i prodotti finiti, ma anche quelli predisposti per il consumo previa diluizione (come gli sciroppi), che rientrino nelle categorie dei succhi di frutta, ortaggi e legumi, di cui alla voce 2009 della nomenclatura combinata, e delle bevande a base di acqua di cui alla voce NC 2202. Il testo specifica che “edulcorante” è qualsiasi sostanza in grado di conferire un sapore dolce alle bevande.

Per quanto riguarda l'obbligazione, vi è perfetta coincidenza tra il momento in cui essa sorge e quello in cui diviene esigibile, circostanza che si verifica in fasi diverse a seconda del rilievo territoriale dell'operazione.

In ambito domestico, il presupposto di esigibilità si verifica all'atto della cessione, anche gratuita, da parte del fabbricante o del soggetto che provvede al condizionamento, se diverso, nei confronti del privato o della società commerciale che ne effettua la rivendita, e sarà il cedente ad essere onerato del pagamento. In ambito Ue, tale momento si verificherà con il “ricevimento”, da parte dell’acquirente, di prodotti provenienti dall'Ue. In ambito extra Ue l'obbligazione avrà luogo all'atto di importazione definitiva, con imposta a carico dell'importatore.

I dubbi interpretativi della norma non mancano. Si pone anzitutto la questione dell'individuazione del soggetto obbligato, che può essere il fabbricante o il soggetto che procede al condizionamento, che però potrebbe non disporre delle informazioni necessarie al pagamento dell'imposta, specialmente in una filiera produttiva molto lunga e non sempre nota nella sua interezza.

Resta poi incerto l'oggetto dell’imposizione, posto che è spesso complesso identificare le bevande nei prodotti compositi o categorizzare prodotti liquidi che non sono bevande, ma alimenti. Inoltre, il contenuto complessivo di edulcorante andrà determinato non in base al rilevamento quantitativo della sostanza, bensì facendo riferimento al “potere edulcorante” di ciascuna, che verrà stabilito con decreto dei ministeri dell’Economia e della Salute, concetto che rischia di suscitare perplessità applicative.

A quanto precede, poi, si aggiunge la questione applicativa e dichiarativa. L'importo dell'imposta è infatti fissato nella misura di 10 euro per ettolitro sui prodotti finiti, e 0,25 euro per kg sui prodotti da consumarsi previa diluizione, ed i soggetti obbligati al pagamento devono essere registrati presso l'agenzia delle Dogane. Il pagamento avverrà mensilmente su base dichiarativa in dogana, con applicazione di sanzioni in caso di ritardato o mancato adempimento, rispettivamente pari al 30% dell'imposta dovuta, ovvero pari al doppio fino al decuplo della stessa.

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