Imposte

Sugar tax al via dal 2022, plastic da luglio 2021

Tra le novità in manovra, i soggetti Ue o extra Ue devono avere un rappresentante fiscale solidalmente obbligato

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Sugar tax rimandata al 1° gennaio 2022 e plastic tax differita al 1° luglio 2021, mentre sullo smaltimento dei rifiuti plastici interviene la nuova risorsa propria dell’Unione europea introdotta con la decisione 2053/2020, che dal prossimo anno si innesterà su un sistema già di per sé particolarmente complesso e gravoso per le imprese.

In attesa delle definizioni unionali, comunque, la legge di bilancio 2021 inizia a riordinare il panorama delle due imposte ormai da oltre un anno in attesa di definizione e, per la verità, ancora con ampi margini di incertezza per le imprese che attendono le prassi amministrative applicative.

Anzitutto, il calendario. Come anticipato, i due tributi avrebbero dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2021 ma sono appunto rinviate. La novità sta nell’ulteriore slittamento della sugar tax che, rispetto alle precedenti versioni, è rinviata fino al 1° gennaio 2022, rendendo evidente che la battaglia per l’imposta sulla vendita di bevande edulcorate è ancora aperta. Nessuna sorpresa, invece, per la plastica tax, che sarà attiva dal 1° luglio 2021 e dove le incognite attengono soprattutto al coordinamento del tributo con la nuova risorsa propria europea. È vero che la prima, la plastic tax italiana, grava sulla fabbricazione e sul consumo, mentre l’imposta Ue grava sullo smaltimento; ma è vero anche che è davvero difficile ipotizzare una relazione tra questi fattori, cui si aggiungono gli ulteriori pesanti contributi.

Oltre a questi profili, la legge di Bilancio 2021 entra anche su alcuni aspetti tecnici, in senso chiarificatore di norme che sono parse da subito particolarmente oscure e lacunose.

Sui profili soggettivi, è finalmente chiarito che la sugar e la plastic tax sono dovuti, in caso di produzione nazionale, dai fabbricanti o, per le ipotesi di conto lavoro, dai loro committenti. Questi ultimi, se Ue o extra Ue, dovranno munirsi di un rappresentante fiscale solidalmente obbligato. Il chiarimento, gravoso soprattutto per le multinazionali estere, permette di mappare molte delle ipotesi allo studio individuando il corretto debitore.

Sui profili oggettivi, invece, per la plastic tax si conferma, francamente in maniera più che discutibile, la tassazione sia per i prodotti finiti che per i semilavorati. Si è molto discusso, infatti, delle ragioni per le quali la norma abbia inteso fin dall’inizio tassare, oltre ai contenitori in plastica monouso, anche i relativi semilavorati. In questo modo, infatti, la filiera dei soggetti obbligati si allunga e si moltiplicano le difficoltà di gestione ed accertamento per gli operatori e per l’Erario. L’auspicio della semplificazione appare ora vano, in quanto la legge di Bilancio 2021 mantiene i semilavorati, aggiungendo che tali sono anche le “preforme”, che forse erano gli unici oggetti sicuramente definibili come semilavorati in un panorama di individuazione oggettiva invece assai complesso. Per la relazione illustrativa, l’innesto è addirittura inserito «allo scopo di fugare dubbi in ordine alla definizione dell’oggetto di imposta», dubbi che invece si ritiene irrisolti.

Oltre a ciò, la legge di Bilancio interviene su aspetti di dettaglio, ridefinendo il carico sanzionatorio e lasciando maggiori margini di manovra applicativa alle Dogane. Su questo, si auspica proprio che i decreti attuativi delle due imposte non vengano alla luce solo a ridosso dell’attivazione dei tributi (nei 60 giorni dello Statuto del contribuente), ma ben prima. Deve infatti essere chiaro a tutte le parti coinvolte che l’implementazione di sugar e plastic tax non si può svolgere in soli due mesi di preparazione. Un approccio, per così dire, fair impone al Fisco estrema cura delle attività delle imprese, che subiranno prelievi elevatissimi in un periodo estremamente complesso e nell’ambito di un quadro di riferimento ancora oscuro e di difficile comprensione.

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