Controlli e liti

Sui 730 l’insidia dei controlli preliminari a sorpresa

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di Massimo D’Amico e Giorgio Gavelli

Controlli preliminari con ampio margine di indeterminatezza per i modelli 730 a rimborso. In base all’articolo 5, comma 3-bis, del Dl 175/2014 – nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale – l’agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (e, quindi, entro novembre) o dalla data della trasmissione (se questa è successiva a tale termine), se la dichiarazione è caratterizzata contemporaneamente da:
• modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta;
• presenza di elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore delle Entrate o rimborso di importo superiore a 4mila euro.

I controlli possono avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa.

Il rimborso effettivamente spettante a seguito dei controlli è erogato direttamente dall’Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (ossia entro gennaio) o dalla data della trasmissione (se successiva).

Ai contribuenti che sottoscrivono il modello 730 interessa essenzialmente sapere:
• se il loro modello sarà controllato (nel qual caso il rimborso, ben che vada, tarderà);
• quando verranno a conoscenza del ritardo.

Sul primo punto va specificato che non ci possono essere certezze preventive. La norma è chiara nell’attribuire all’Agenzia una facoltà e non un obbligo alla verifica. Inoltre, al di là del caso del rimborso superiore a 4mila euro, i controlli scattano in presenza delle incoerenze individuate dal Provvedimento 127084 del 25 giugno scorso. Quest’ultimo, ricalcando il Provvedimento 108815/2017, collega l’incoerenza a due elementi:
• lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti dai modelli di versamento, dalle dichiarazioni dell’anno precedente, dalle certificazioni uniche o, comunque dai dati inviati all’Agenzia da terzi;
• situazioni di rischio legate ad irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Ne consegue che è impossibile, all’atto dell’invio, prevedere se un 730 sarà verificato o meno. I chiarimenti delle Entrate (circolare 4/E/2018) e la prassi applicativa di questi anni non hanno confermato la tesi dottrinale, basata sul testo letterale della disposizione, che vorrebbe esonerate dai controlli le dichiarazioni per le quali il contribuente conferisce delega al Caf o al professionista abilitato per l’accesso al precompilato: il visto di conformità del Caf non preserva il contribuente dalle verifiche, sia che la presentazione avvenga con modalità “tradizionali” o meno.

L’informazione di essere “incappati” nei controlli si ottiene mediante avviso che:
• per le precompilate (con modifiche) presentate direttamente via web, l’Agenzia pubblica nell’area autenticata e con un messaggio email all’indirizzo indicato dal contribuente;
• per le dichiarazioni presentate tramite Caf o intermediario, viene inviato direttamente a quest’ultimo in luogo del risultato contabile per il conguaglio (730-4).

A questi avvisi segue una richiesta di documentazione giustificativa (da evadere entro 30 giorni per il contribuente, 60 per il Caf o intermediario), all’esito delle quale potrebbe scattare il disconoscimento intero o parziale del rimborso.

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