Adempimenti

Bonus edilizi, sui nuovi visti i dubbi per la disciplina transitoria

Un’altra zona grigia del Dl Antifrodi riguarda il compenso ai professionisti per la conformità e per la congruità delle spese

di Chiara Todini

Il Dl Antifrode 157/2021 ha fissato nuovi paletti per i bonus edilizi nel caso di esercizio delle opzioni per sconto in fattura o cessione del credito di imposta corrispondenti alla detrazione edilizia altrimenti spettante. Di seguito, i contenuti in sintesi degli interventi.

Visto di conformità

Viene notevolmente ampliato l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio (si veda Il Sole 24 Ore dei giorni scorsi). Il visto va richiesto per tutte le detrazioni maturate e le opzioni esercitate a decorrere dal 12 novembre 2021, non più soloanche per quelle legate al superbonus ma per tutte quelle relativi ai bonus edilizi.

Sotto questo aspetto è importante ricordare che il visto deve essere rilasciato dal responsabile di un Centro di assistenza fiscale ovvero da uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, articolo 3 del Dlgs 241/1997: iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro; iscritti nel registro dei revisori legali; iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Tale attività consiste, in ogni caso, in un controllo formale di tipo documentale (si veda il documento del Cndec/Fondazione nazionale del 19 aprile 2021 in tema di superbonus) e le verifiche richieste per il suo rilascio non riguardano l’effettiva esecuzione dei lavori, né il raggiungimento degli obiettivi alla base del riconoscimento del bonus fiscale, né tantomeno la congruità dei prezzi rispetto ai prezzari.

Con il provvedimento n. 312528 del 13 novembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi per lavori edilizi diversi dal superbonus 110%.

Attestazione di congruità

In base al nuovo articolo 121, comma 1-ter, lettera b) del Decreto Rilancio, anche l’attestazione di congruità deve trovare applicazione in relazione agli interventi relativi a tutti i bonus edilizi diversi dal 110%.

Per questi, i professionisti che attestano la congruità delle spese sostenute per ottenere la cessione del credito o per lo sconto in fattura dovranno far riferimento, oltre che ai prezzari individuati dal punto 13 del Dm del 6 agosto 2020 (prezzari regionali e prezzari Dei), anche a dei valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, da un decreto della Transizione ecologica (Mite), come dice l’articolo1, comma 1, n. 2 lettera a) del Dl 157/2021, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Antifrodi .

In attesa del decreto attuativo del Mite,che di fatto potrà essere emanato anche a 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento (considerando i 60 giorni per la conversione in legge), occorrerà dunque adottare la massima prudenza nella fissazione del prezzi e valori degli interventi, allineandosi per il momento al prezziario Dei del 2020.

La disciplina transitoria

Con riferimento alla disciplina transitoria delle disposizioni sopra delineate urgono chiarimenti da parte del legislatore; se, infatti, è abbastanza chiaro che il visto di conformità vada apposto sulle opzioni esercitate dal 12 novembre 2021 in poi anche per gli interventi realizzati e le spese sostenute prima di questo periodo, non è altrettanto chiaro il perimetro temporale dell’attestazione di congruità delle spese. Più in dettaglio, il Dl 157/2021 nulla dispone per chi ha già concordato in contratto con il fornitore (magari con fattura già emessa) l’opzione per lo sconto o la cessione del credito di imposta con l’intermediario finanziario, dovendo formalizzare la spettanza del credito con i nuovi requisiti.

A oggi, infatti, stando al provvedimento delle Entrate n. 312528 del 13 novembre 2021, i contribuenti devono munirsi del “visto” ma non dell’attestazione tecnica di congruità, che potrebbe, quindi, stando a una interpretazione letterale, riguardare solo le spese sostenute successivamente al 12 novembre. Detta tesi non è tuttavia confermata e, in ogni caso, si pone in conflitto con l’esigenza di apporre il visto di conformità dopo il controllo sulla congruità delle spese, che resta lo strumento di controllo sostanziale degli interventi eseguiti. Per questa ragione, quindi, sarebbe più prudenziale considerare entrambi gli obblighi già vigenti dal 12 novembre scorso, anche per le spese già sostenute ed i lavori già terminati, per i quali deve essere ancora esercitata l’opzione.

Una ulteriore complicazione non da poco per le imprese che hanno di fatto terminato l’intervento o raggiunto il Sal, con contratto siglato, computo metrico e fatture già emesse.

Il compenso dei professionisti

Un’altra “zona grigia” del Decreto che merita urgenti chiarimenti ufficiali riguarda il compenso dovuto ai professionisti per l’apposizione del visto e l’attestazione di congruità. In effetti, la disposizione che precisa che questi importi rientrano nell’ammontare detraibile (articolo 119, comma 15, del Decreto Rilancio) si applica letteralmente solo agli interventi superbonus, per cui tali spese non rientrerebbero tra le spese detraibili e risulterebbero quindi “non passanti”, per gli interventi relativi a tutti gli altri bonus.

La disposizione che ha introdotto tali adempimenti per i bonus minori richiama soltanto l’articolo 121 del Dl 34/2020. In proposito, però, può osservarsi come non vi siano ormai sostanziali differenze tra le voci di spesa su elencate e che quindi anche quelle sostenute per i bonus minori meritino di concorrere nel tetto di spesa di volta in volta agevolato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©