Adempimenti

Sui registri Iva un «anticipo» dell’obbligo di e-fattura

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

La tenuta dei registri Iva, così come quella di tutte le altre scritture contabili, secondo quanto dettato dall’articolo 22 del Dpr 600/1973, va effettuata mediante adempimenti quali la numerazione progressiva in ogni pagina, in esenzione dall’imposta di bollo e secondo le disposizioni previste dalle norme civilistiche in riferimento alla tenuta di una ordinata contabilità di cui all’articolo 2219 del Codice civile. Tutte le scritture contabili, compresi quindi i registri Iva, devono infatti essere tenuti secondo le norme di un’ordinata contabilità e quindi senza spazi in bianco, interlinee e trasporti a margine, non essendo inoltre consentite abrasioni.

Solo nel momento della materializzazione dei registri su carta, funzionale alla loro conservazione analogica, le annotazioni in essi contenute assumono nei fatti quelle caratteristiche di staticità ed immodificabilità tali da renderle opponibile ai terzi ed in primo luogo all’amministrazione finanziaria.

Lo stesso effetto può essere ottenuto, con maggiori garanzie, tutele, semplificazioni e risparmi, attraverso l’invio dei documenti in un sistema di conservazione elettronica secondo le regole e le procedure, stabilite dal Dpcm 3 dicembre 2013 direttamente applicabili anche ai documenti a rilevanza fiscale secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 17 giugno 2014. Va infine ricordato come la validità della tenuta senza materializzarne su carta il contenuto, e a prescindere comunque dalle garanzie richieste ai fini della fase di conservazione, riguarda esclusivamente, per espressa previsione della novella, i registri Iva acquisti e vendite.

La norma introdotta in sede di conversione del Dl fiscale in base alla quale per i registri Iva acquisti e vendite tenuti elettronicamente c’è obbligo di stampa solo a richiesta degli organi di accertamento consente di anticipare in qualche misura le semplificazioni contenute all’articolo 77 del disegno di legge recante la manovra di bilancio 2018 il quale, nel disporre in tema di fatturazione elettronica obbligatoria, prevede l’esclusione dalla tenuta dei registri Iva acquisti e vendite per i contribuenti in semplificata che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall’agenzia delle entrate con il programma di assistenza online basato sui dati delle operazioni acquisiti con la fatturazione elettronica. Ciò a conferma ulteriore dell’obbligo di tenuta dei registri Iva per i contribuenti in contabilità semplificata sino a quando i relativi dati di fatturazione non saranno tutti veicolati e a disposizione del fisco.

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