Sui terreni la mini Imu scaccia l'Irpef
Il reddito dominicale dei terreni non affittati non concorre a formare il reddito ai fini Irpef, qualora nel 2013 tali immobili fossero soggetti giuridicamente a Imu ancorché l'imposta non sia stata versata. Lo precisa l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 41/E («Il Sole 24 Ore» del 16 aprile).
Si ricorda che l'articolo 8, comma 1 del Dlgs 23/2011 prevede che l'Imu sostituisca l'Irpef e le addizionali (regionali e comunali) dovute in relazione ai redditi fondiari relativi agli immobili non affittati da parte delle persone fisiche e le società semplici. La regola sarebbe semplice, ma nel 2013 l'applicazione dell'Imu sui terreni agricoli è stata controversa in quanto legata alle qualifiche professionali dei proprietari, complicando quindi le conseguenze ai fini Irpef.
Per il 2013 infatti, i decreti legge n. 54, n. 102 e n. 133 del 2013, hanno previsto che l'Imu non fosse dovuta per i terreni, anche incolti, purché posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (Iap) o coltivatori diretti (Cd) iscritti alla previdenza agricola. Il decreto 133 ha previsto che per tali soggetti fosse dovuta una quota di imposta (mini-Imu) pari al 40% della differenza tra l'imposta risultante dalle aliquote comunali e quella corrispondente alla aliquota base del 7,6 per mille. Invece per il primo semestre 2013 l'esenzione da Imu ha riguardato tutti i terreni agricoli.
La risoluzione precisa anzitutto che il principio di sostituzione opera in tutti i casi in cui l'Imu risulti "giuridicamente dovuta", ma soprattutto che il principio di sostituzione Imu-Irpef vale anche nel caso in cui fosse dovuta unicamente la mini-Imu.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Agenzia, in caso di terreni non affittati, si potranno presentare le seguenti situazioni:
1) terreni posseduti e condotti da Iap o Cd iscritti alla previdenza agricola per cui non era dovuta la mini-Imu, poiché situati in Comuni che non hanno previsto una maggiorazione di aliquota. In questo caso, non essendo ovuta né l'Imu ordinaria, né la mini-imu, i proprietari dovranno dichiarare sia il reddito agrario che dominicale del terreno;
2) terreni posseduti e condotti da Iap o Cd iscritti alla previdenza agricola situati in Comuni per cui era previsto il versamento della mini-Imu. In questo caso, in base al principio di alternatività Imu-Irpef, i terreni dovranno comunque essere indicati in Unico, ma non determineranno un aumento della base imponibile Irpef per quanto riguarda il reddito dominicale;
3) terreni non affittati, ma posseduti e condotti da soggetti privi delle qualifiche Iap o Cd o non iscritti previdenza agricola. In tale caso, l'Imu era dovuta per il secondo semestre 2013 e di conseguenza, pur dovendo essere indicati in dichiarazione, non determineranno un aumento della base imponibile Irpef, relativamente al reddito dominicale.