Diritto

Sui trust pesa l’esclusione del ministero del Lavoro dal terzo settore

Molti hanno la qualifica di Onlus. Il ruolo attribuito dalla legge sul Dopo di noi

di Gabriele Sepio e Thomas Tassani

Per i trust escluso dal ministero del Lavoro l’accesso al Terzo settore. Secondo l’impostazione fornita nella circolare 9/2022, non potrebbero essere qualificati tra gli «enti di carattere privato diversi dalle società». Una definizione questa richiamata dall’articolo 4 del Cts che delimita il perimetro di coloro che possono assumere la qualifica di Ets. Secondo l’impostazione del ministero del Lavoro, i trust mancherebbero di soggettività giuridica in senso proprio dal momento che costituiscono un patrimonio separato destinato ad uno specifico scopo.

La soggettivazione dei trust ha, infatti, una valenza solo fiscale, in quanto riconosciuta dall’articolo 73 Tuir (modificato dalla legge finanziaria per il 2007). È certamente vero che l’agenzia delle Entrate si è espressa (circolare 38/E del 2011) nel senso dell’iscrivibilità dei trust nell’Anagrafe onlus; è però altrettanto vero che la disciplina onlus aveva una valenza solo tributaria, divenendo allora naturale ricomprendere nella stessa tutti i soggetti fiscalmente considerati tali.

Il discorso è in parte diverso per quanto attiene il Cts, che rappresenta una disciplina di carattere generale, per cui il riferimento agli «enti di carattere privato» si presta ad essere letto come riferibile a quei soggetti collettivi che sono tali secondo il diritto comune. Era tuttavia proponibile anche una interpretazione alternativa idonea a ricomprendere nel concetto normativo di enti privati anche i trust sia in quanto già riconosciuti dal regime onlus il cui paradigma è riproposto dal Cts, sia per ragioni di tutela dell’affidamento dei soggetti coinvolti.

L’orientamento delineato dal ministero impone una riflessione rispetto a quei tanti trust che già hanno la qualifica di onlus. Con la definitiva abrogazione della disciplina prevista dal Dlgs 460/1997, si troverebbero a dover devolvere il patrimonio accumulato in costanza delle agevolazioni e mantenere la veste di semplice ente non commerciale, perdendo i benefici fiscali riservati agli Ets. La gravità di una tale situazione richiede, a nostro avviso, un intervento normativo ad hoc.

Anche in considerazione della rilevanza del trust nell’ambito del terzo settore, la cui importanza è stata riconosciuta da ultimo dalla legge sul Dopo di Noi, si potrebbe espressamente ricomprendere i trust tra gli Ets, ripetendo in qualche modo la formulazione dell’articolo 73 Tuir e aggiungendo il riferimento espresso al trust all’interno dello stesso articolo 4 del Cts. In ogni caso sarebbe opportuno intervenire con una norma transitoria sugli effetti legati alla mancata iscrizione nel Runts dei trust onlus, sterilizzando ogni conseguenza devolutiva del patrimonio accumulato da tali enti.

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